Lo scorso 1° luglio è entrata in vigore la Riforma dello Sport. Con le modifiche del 23 giugno 2023 al testo del D.lgs. 36/2021 il legislatore è intervenuto nuovamente in merito al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo

Il legislatore italiano è intervenuto nel 2021, in attuazione dell'articolo 5 della l. 86/2019, con la promulgazione del D.lgs. 36/2021 ("Riforma dello Sport" o la "Riforma") allo scopo di recepire l'accresciuta rilevanza del settore sportivo e garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico che professionistico, e assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema.

Tuttavia, ferma la natura intrinsecamente evolutiva e dibattuta della materia in esame, i cambi di governo e di Ministro e la complessità e interdisciplinarità delle norme ivi contenute che la regolano, il testo della Riforma – così come la data della sua entrata in vigore – è stato oggetto di numerose modifiche e integrazioni. Da ultimo è intervenuto il D.L. 75/2023 con la previsione di nove articoli modificativi del testo della Riforma.

La Riforma dello Sport

La Riforma abroga, a far data dal 1? luglio 2023, la L. 91/1981 che regolava i rapporti tra gli sportivi e le società sportive professionistiche.

Il Registro delle attività sportive dilettantistiche

La Riforma è intervenuta prevedendo, per poter accedere a benefici e contributi pubblici, l'iscrizione al Registro delle attività sportive dilettantistiche – istituito presso il Dipartimento per lo Sport – anche per le cooperative e gli Enti (ETS) iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), laddove esercitino quale attività di interesse generale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.

La Riforma ha poi previsto l'ampliamento della facoltà di auto-destinazione degli utili per gli enti dilettantistici costituiti nelle forme di cui al Libro V, Titolo V, del codice civile e ha introdotto un obbligo in capo alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate di adottare un proprio regolamento entro il 31 dicembre 2023. In difetto, vi provvederà l'Autorità politica delegata in materia di sport con proprio decreto.

Le novità in ambito fiscale

La Riforma ha poi previsto alcune agevolazioni fiscali e contributive per i lavoratori sportivi e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, nell'area del dilettantismo. La legge di conversione del D.L. 198/2022 (cosiddetto "Decreto Milleproroghe") ha confermato la soglia di esenzione fiscale complessiva pari a 15.000 euro annui per i compensi sportivi percepiti nell'anno 2023. Qualora l'ammontare complessivo dei compensi superi il limite di 15.000 euro, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.

Per quanto riguarda il professionismo, tale franchigia si applica agli atleti under-23 per gli sport di squadra e alle società sportive professionistiche che hanno registrato un fatturato nella stagione sportiva precedente inferiore a 5 milioni di euro.

Con riferimento invece agli importi erogati come premio legato al raggiungimento di risultati sportivi, la Riforma stabilisce che tali importi non concorrono alla formazione del reddito. In ogni caso, è prevista una ritenuta alla fonte del 20%.

La nuova disciplina del lavoro sportivo

Il legislatore è intervenuto in maniera dirompente sulla nozione di lavoro sportivo che, in seguito alle modifiche introdotte dal D.lgs. 163/2022, ricomprende ora, oltre agli sportivi professionisti, anche ogni lavoratore tesserato che svolge, verso un corrispettivo, le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione di quelle aventi carattere amministrativo-gestionale. Il nuovo impianto normativo distingue ora la figura del lavoratore sportivo autonomo (di cui all'articolo 25 del D.lgs. 36/2021), quella del lavoratore subordinato sportivo (agli articoli 25 e 26 del D.lgs. 36/2021), quella del lavoratore sportivo in ambito professionistico (articolo 27 del D.lgs. 36/2021) – a cui continuerà ad essere applicata una disciplina identica a quella prevista nella L. 91/1981 – e quella del dilettante (articolo 28 del D.lgs. 36/2021).

L'articolo 25 del D.lgs. 36/2021 dispone che è lavoratore sportivo "l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo. Inoltre, la norma sancisce che è lavoratore sportivo anche ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale."

Inoltre, la norma al secondo comma precisa che, al ricorrerne dei presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto:

  • di un rapporto di lavoro subordinato, per il quale l'articolo 26 richiama la non applicazione di alcune norme dello Statuto dei Lavoratori e della L. 604/1966 (esclusione già contemplata, tra l'altro, dalla L. 91/1981 con riferimento al lavoratore subordinato sportivo professionista);
  • di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative.

Scompare così il riferimento a una forma contrattuale vincolata ma si rinvia alle classi definitorie generali del diritto del lavoro ordinario.

Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.

Esso, tuttavia, costituisce oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorre almeno uno dei seguenti requisiti:

  • l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
  • lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
  • la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

È poi prevista la forma scritta del contratto a pena di nullità – nelle forme del contratto tipo predisposto dalla federazione, dalla disciplina sportiva associata, e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all'accordo collettivo stipulato – e l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale o la disciplina sportiva associata per l'approvazione.

Il dilettantismo

L'articolo 28 della Riforma, rubricato "Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo", disciplina il lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo. Tale settore è espressamente regolato dalle disposizioni contenute nel Titolo V della Riforma stessa, salvo quanto diversamente disposto dal summenzionato articolo 28.

Tale norma dispone che, nel dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

  • la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
  • le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

Con riferimento alla posizione previdenziale dei dilettanti, si noti come i contribuenti che superano i 5.000 euro annui hanno l'obbligo di contribuzione INPS con l'aliquota contributiva fissata al 25% sia per i dilettanti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa che per coloro che svolgono prestazioni di lavoro autonomo non nelle forme di cui all'articolo 409 n. 3 del codice di procedura civile.

In entrambi i casi è comunque prevista l'applicazione delle aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione Separata INPS volte a coprire malattia, maternità, disoccupazione, e così via. Peraltro, l'applicazione dei contributi previdenziali è prevista esclusivamente per la parte eccedente l'importo di 5.000 euro del compenso ed è altresì introdotta una riduzione del 50% dell'imponibile previdenziale fino al 31 dicembre 2027. La riduzione non potrà essere applicata alle aliquote aggiuntive in vigore destinate alla tutela relativa alla maternità, gli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale o alla disoccupazione.

Come anticipato, il legislatore è intervenuto anche sul regime fiscale applicabile al dilettantismo, prevedendo l'applicazione dell'imposizione fiscale solamente alla parte eccedente 15.000 euro annui. Sotto tale franchigia non sono previsti adempimenti.

I volontari

Il legislatore ha poi definito la figura dei volontari, le cui prestazioni sono regolate dall'articolo 29 che prevede che "Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva (anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a.), possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti."

Fatta salva la possibilità di ottenere il rimborso delle spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente, tali prestazioni sportive non sono retribuite in alcun modo e sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

Anche i volontari devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'apprendistato professionalizzante

Il legislatore è intervenuto altresì permettendo alle società o associazioni sportive di sottoscrivere contratti di apprendistato professionalizzante per valorizzare la formazione dei giovani atleti. Lo scopo della norma è quello di garantire agli atleti una crescita non solo sportiva, ma anche culturale e educativa – accanto a un percorso professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva (cosiddetta dual career). Tale disciplina è regolata all'articolo 30.

Le modifiche introdotte con il D.L. 75/2023

Il 22 giugno 2023, una settimana prima dell'entrata in vigore delle nuove norme sul lavoro sportivo, il legislatore è intervenuto nuovamente sulla materia con l'emanazione del D.L. 75/2023 prevedendo al Capo III, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di sport", nove articoli che, oltre a incidere su una serie di disposizioni ordinamentali in materia di sport, modificano ancora una volta il testo della Riforma.

Le plusvalenze

L'articolo 33 del nuovo decreto prevede una serie di "Disposizioni urgenti in materia di plusvalenze". Tale articolo apporta talune modificazioni all'articolo 86, comma 4, del T.U.I.R., che disciplina la tassazione delle plusvalenze. In particolare, il vecchio testo della norma prevedeva che:

"Le plusvalenze realizzate [...] concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, o a un anno per le società sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto."

Il D.L. 75/2023 ha previsto al primo periodo, la sostituzione delle parole "o a un anno per le società sportive professionistiche" con "o a due anni per le società sportive professionistiche" con l'intento di favorire la rateizzazione delle plusvalenze realizzate nell'esercizio.

Il medesimo articolo provvede poi a precisare che "le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito in quote costanti ai sensi del primo periodo e alle condizioni indicate nel secondo periodo nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata."

Il processo sportivo

Il legislatore è poi intervenuto in materia di processi sportivi, recependo il malcontento e le critiche delle organizzazioni sportive e degli studiosi della materia come conseguenza delle lungaggini e complessità derivanti dal cosiddetto "caso plusvalenze" che ha coinvolto la Juventus Football Club nel corso della stagione 2022/2023 e che ha comportato una doppia modifica della classifica del campionato italiano di serie A in corso di stagione.

In particolare, l'articolo 34 dispone che "nei giudizi dinanzi alla giustizia sportiva aventi ad oggetto l'impugnazione di sanzioni comportanti penalizzazioni che hanno l'effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a squadre, quale definitasi sulla base dei risultati dei singoli incontri, il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, adeguano i propri statuti e regolamenti con l'obiettivo di rendere applicabili le penalità solo una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva e favorire la formazione del giudicato prima della scadenza del termine per l'iscrizione al campionato successivo a quello sulla cui classifica va a incidere la penalizzazione, nel rispetto dei principi dell'equa competizione, della tempestività delle decisioni e del giusto processo."

La norma precisa poi che tali previsioni non si applicano alle sanzioni inflitte per i procedimenti che derivano dal mancato pagamento degli emolumenti, delle imposte e contributi riferiti ai rapporti di lavoro.

Controlli finanziari sulle società sportive professionistiche e Milano-Cortina 2026

Per garantire e promuovere la sostenibilità finanziaria delle organizzazioni sportive, l'articolo 36 del D.L. 75/2023 condiziona l'iscrizione ai campionati alla sottoposizione delle società sportive professionistiche, allo scopo di verificarne l'equilibrio economico e finanziario, a tempestivi, efficaci ed esaustivi controlli e ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive nazionali nei rispettivi statuti, secondo modalità e principi approvati dal CONI.

I successivi articoli 37, 38 e 39 prevedono poi una serie di misure urgenti in materia di credito d'imposta a sostegno dell'associazionismo sportivo e due articoli volti a garantire la corretta realizzazione dei Giochi di Milano-Cortina 2026 e ad accelerare i processi di reclutamento del personale per l'organizzazione di tale evento.

L'abolizione e reintroduzione del vincolo sportivo

Si chiudono le "Disposizioni urgenti in materia di sport" con l'articolo 41, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di vincolo sportivo". Il vincolo rappresenta una limitazione contrattuale per gli atleti che, con il tesseramento, assumono l'obbligo di praticare un'attività sportiva esclusivamente nell'interesse della società per la quale si sono tesserati.

Nelle intenzioni iniziali del legislatore della Riforma vi era quella di prevedere, all'articolo 31 del D.lgs. 36/2021, l'abolizione del vincolo nell'area del dilettantismo. Tuttavia, tale previsione ha sollevato numerose perplessità da parte degli addetti ai lavori che vedevano l'istituto come un elemento fondamentale per garantire la sostenibilità economico-finanziaria delle realtà dilettantistiche italiane. Per tale motivo, allo scopo di "tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche", il 22 giugno il legislatore ha previsto che a far data dal 1° luglio 2023 l'articolo 31 non trovasse applicazione nei confronti degli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche, sancendo che per tali atleti le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni.

Il legislatore si è premurato di sottolineare che dovranno essere le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate a prevedere, nei loro regolamenti, le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti di cui al primo periodo, determinando gli eventuali premi di formazione tecnica sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 31, ossia "secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo."

Alla luce di tali modifiche, la F.I.G.C. il 26 giugno 2023 ha prontamente provveduto ad adeguare le proprie Norme Organizzative Interne (NOIF) modificando, inter alia, l'articolo 32, rubricato "i giovani dilettanti", prevedendo che il tesseramento dei tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore o stipulato un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore o per il certificato di specializzazione tecnica superiore.

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Allo stato non ci è dato sapere se il legislatore sarà chiamato a intervenire nuovamente sul suesposto quadro giuridico o se le misure saranno sufficienti a regolare i complessi rapporti giuridici del settore sport e a garantire quella sostenibilità finanziaria tanto agognata dalle organizzazioni sportive italiane. Ciò che è certo è che, per poter essere applicate efficacemente, le nuove norme dovranno essere attuate coerentemente con il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal legislatore. Ne consegue che i principali attori del sistema sportivo saranno tenuti ad approfondire e ad essere in grado di fornire una corretta interpretazione delle questioni giuridiche sottese a ciascuna misura prevista dalla Riforma.

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