Aliquota IVA su imbarcazioni da diporto: il noleggio

Novità importanti in materia di noleggio di barche, non più considerate operazioni riservate ai privati. Ecco perché oggi parliamo di: aliquota IVA sulle imbarcazioni da diporto.

Oggi lo Stato, mediante adempimenti rimessi alla Guardia Costiera, mira a garantire maggior trasparenza, certezza e sicurezza nello svolgimento dell'attività di noleggio.

I principi generali di quanto precede, sono contenuti nella circolare n. 17619 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che delega la disciplina ad ordinanze emesse dagli Uffici Marittimi periferici.

Sommariamente, chi svolge attività di noleggio deve:

⦁ Depositare una comunicazione scritta di partenza, anche in via telematica, contenente la lista dei passeggeri e dell'equipaggio, da comunicare anche via radio unitamente alla destinazione;
⦁ Stilare per iscritto il contratto di noleggio, a pena di nullità, da conservare a bordo insieme agli altri documenti;
⦁ Avvalersi di una specifica assicurazione da estendere a chi noleggia ed ai passeggeri;
⦁ Disporre di un registro ove annotare il numero progressivo del noleggio, la data e l'orario di partenza e del punto di arrivo, dati anagrafici del noleggiatore, l'itinerario ed il corrispettivo pagato;
⦁ Predisporre di una targhetta identificativa dell'attività, da apporre alla barca;
⦁ Regolarità della documentazione di bordo;

Quanto anzidetto, è solo un piccolo assaggio delle grandi novità introdotte.

Per quanto concerne il noleggio di barche occasionale, quale strumento nato per favorire gli armatori nel recupero delle spese vive del mantenimento delle stesse, è utile sapere che:

⦁ Può essere esercitato soltanto dai proprietari delle imbarcazioni, persone fisiche o società che non abbiano noleggio o locazione come oggetto sociale;
⦁ Solo le imbarcazioni e navi da diporto possono essere oggetto di un contratto di noleggio occasionale, con esclusione dei natanti da diporto fino ai 10 metri (salvo specifichi casi);
⦁ È necessario comunicare il noleggio all'Agenzia delle Entrate e alla Capitaneria di Porto competente per territorio;
⦁ È richiesta la conservazione della copia del contratto di noleggio a bordo;
⦁ I proventi sono assoggettati ad un regime fiscale agevolato che prevede un'imposta sui redditi e delle addizionali nella misura del 20%,se i contratti hanno una durata complessiva non superiore a 42 giorni. Superati i 42 giorni di noleggio occasionale durante l'anno, l'armatore perde il diritto di usufruire dell'Agevolazione fiscale (cedolare secca).
⦁ Non vi è limite temporale all'esercizio dell'attività;

Aliquota IVA su imbarcazioni da diporto: noleggio o locazione?

Da non confondere con il contratto di noleggio è la locazione delle unità da diporto, ben differente sul piano della connotazione giuridica.

Nello specifico, il contratto di locazione verte sul mero trasferimento della disponibilità dell'unità da diporto a favore del conduttore, il quale acquisisce oneri e rischi connessi alla navigazione. Con esso una parte (locatore) si obbliga a far godere all'altro (conduttore) tale bene per un tempo determinato, verso pagamento di un certo canone.

Nel noleggio, invece, l'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiatore, il quale mantiene per sé la disponibilità e la conduzione tecnica dell'unità da diporto. Alle sue dipendenze resta anche l'equipaggio.

Il contratto deve avere forma scritta, a pena di nullità, e deve essere tassativamente conservato a bordo in originale o in copia conforme.

Da un punto di vista fiscale, se prima il regime di non imponibilità era limitato all'attività di noleggio di imbarcazioni, e non anche a quella di locazione, oggi, alla luce delle ultime modifiche normative, è previsto per entrambe.

Aliquota IVA su imbarcazioni da diporto: tutte le novità 2021

Cambiamenti anche in materia di Iva sono stati introdotti con la Legge di Bilancio 2021, in materia di noleggio, locazione e leasing nautico di durata superiore a 90 giorni.

Gli utilizzatori delle imbarcazioni da diporto, oggetto di locazione non a breve termine, dovranno comunicare all'Agenzia delle entrate la percentuale di utilizzo nel territorio della Ue per usufruire del non assoggettamento ad Iva.

Nello specifico, chi vorrà usufruire della agevolazione fiscale, dovrà trasmettere alla Agenzia delle entrate una dichiarazione sulla quale indicare la quota di utilizzo dell'imbarcazione all'interno e all'esterno delle acque territoriali comunitarie, così che il fornitore (la società di leasing o noleggio) possa a sua volta computare in fattura l'effettivo ammontare dell'Iva dovuta.

Tale documentazione, stilata su apposito modello messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena l'irrogazione di sanzioni anche a suo carico.

Aliquota IVA su imbarcazioni da diporto: come possiamo aiutarti?

Lo studio legale Arnone&Sicomo ha al suo interno un dipartimento di diritto marittimo e della navigazione.

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