A poco più di una settimana dall'entrata in vigore delle misure per il contenimento del contagio emanate con i DPCM 8 e 9 marzo 2020, tutta la popolazione ha ormai diretta esperienza delle forti limitazioni imposte alla libertà delle persone, in particolare a quella di circolazione.

Le prescrizioni del decreto hanno infatti reso temporaneamente vietata un'ampia serie di comportamenti, di cui gli spostamenti sono solo l'esempio più significativo e condizionante.

Almeno fino al prossimo 3 aprile, ogni spostamento delle persone all'interno di tutto il territorio nazionale sarà consentito esclusivamente per: a) comprovate esigenze lavorative; b) situazioni di necessità; c) motivi di salute; d) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Fino ad allora, coloro che si sposteranno dovranno essere muniti di un'autocertificazione sulla sussistenza di una di quelle condizioni, per dare atto alle Forze dell'Ordine, in occasione dei controlli, delle ragioni dello spostamento.

Col passare dei giorni, sta diventando sempre più evidente che questo documento assumerà, insieme alle prescrizioni comportamentali declinate dal decreto, un ruolo primario tanto nell'implementazione della strategia di contenimento quanto nella vita quotidiana di ciascuno.

È dunque essenziale fare chiarezza sulle conseguenze penali dell'inosservanza delle prescrizioni, nonché del rilascio di false dichiarazioni rese con l'autocertificazione, anche rispetto a quanto è stato detto e scritto negli ultimi giorni. Questo ponendo particolare attenzione alle casistiche più frequenti della vita quotidiana e alla nuova versione dell'autocertificazione diffusa dal Ministero degli Interni il 17 marzo, contenente un'aggiunta che potrebbe dare adito a qualche fraintendimento.

CONSEGUENZE PENALI DELL'INOSSERVANZA DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO

Chi è fermato dalle Forze dell'Ordine senza la necessaria autocertificazione incorre già per questo in un illecito penale?

Bisogna distinguere il caso di chi sia solo sprovvisto dell'autocertificazione ma si trovi in una condizione che ammette lo spostamento e quello di chi, ben diversamente, non sia in possesso dell'autocertificazione in quanto il suo spostamento non rientra tra quelli consentiti.

Nel primo caso, la carenza è di carattere puramente formale (non essendovi nel DPCM una norma che imponga di avere con sé l'autocertificazione al momento del controllo) e all'interessato dovrebbe ritenersi permesso completare sul momento una copia in bianco; in mancanza, dovrebbe essergli quantomeno consentito di verbalizzare una dichiarazione orale in cui esponga le ragioni che giustificano lo spostamento.

In ogni caso, a fronte di prassi non sempre omogenee su tutto il territorio nazionale, cautela e buon senso suggeriscono di avere sempre con sé copia della dichiarazione, eventualmente – se non vi è possibilità di stampare a casa il modello – esibendone una redatta a mano; alla luce di una nota di chiarimento emessa dalla Polizia Postale il 19 marzo, non pare invece possibile sostituire la copia cartacea con una elettronica, salvata sul proprio smartphone.

Nel secondo caso (assenza di ragioni ammissibili per lo spostamento), invece, ci si troverà in violazione delle disposizioni dei DPCM, il cui mancato rispetto è punito ai sensi dell'art. 650 c.p. "salvo che il fatto costituisca più grave reato" (si tornerà più avanti su questa clausola).

To see the full article clickhere

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.