Il diritto di recesso previsto dal Codice del Consumo non si applica ai contratti di trasporto passeggeri.

Tuttavia ai sensi del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9 (il "Decreto Legge") i consumatori, così come la clientela business,  hanno diritto a specifiche forme di rimborso / compensazione nel caso in cui non abbiano potuto viaggiare a causa delle misure di contenimento e prevenzione della diffusione del Coronavirus.

In particolare, ai sensi dell'art. 28 c. 3 del Decreto Legge le compagnie di trasporto devono: i) rimborsare i titoli di viaggio o, in alternativa, ii) emettere voucher di importo equivalente nei casi in cui ricorra la sopravvenuta impossibilità della prestazione.

Il Decreto Legge individua espressamente le seguenti ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione rilevanti ai sensi e dell'articolo 1463 del Codice Civile:

i) Soggetti in quarantena / permanenza domiciliare fiduciaria / ricovero

L'art. 28, c. 1, a) e c) si riferisce a contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, o, in caso di soggetti risultati positivi al test del Coronavirus, il ricovero presso le strutture sanitarie, con riferimento ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo.

ii) Soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento o che hanno che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle "zone rosse"

L'art. 28, c. 1, b) e d) si riferisce a contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, o che hanno che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da seguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti. Allo stato attuale delle disposizioni normative / governative attuate, le aree interessate dal contagio sembrano essere circoscritte ai seguenti comuni: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; j) Terranova dei Passerini e k) Vo'. 

iii) Soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici, manifestazioni, eventi aperti al pubblico annullati sospesi o rinviati dalle autorità competenti

L'art. 28, c. 1, e)  si riferisce a contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati da soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti.

iv) Soggetti titolari di biglietti, acquistati in Italia, con destinazioni all'estero dove è impedito o vietato lo sbarco

L'art. 28 c. 1, f) si riferisce a ai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da Coronavirus.

Il passeggero deve comunicare il verificarsi di tali circostanze al vettore entro 30 giorni allegando il titolo di viaggio e, nell'ipotesi iii) la documentazione attestante la programmata partecipazione all'evento annullato, sospeso o rinviato.

La comunicazione al vettore da parte del passeggero deve essere effettuata entro 30 giorni: i) dalla cessazione dell'ordine di quarantena / soggiorno domiciliare / ricovero ii) dalla cessazione del divieto di viaggio; iii) dall'annullamento / sospensione / rinvio dell'evento e iv) dalla data prevista per la partenza.

Il rimborso del biglietto o, in alternativa, l'emissione di un voucher deve essere effettuato dal vettore entro 15 giorni dalla comunicazione da parte del passeggero.

Il voucher dovrà essere utilizzato dal passeggero entro un anno dalla data di emissione.

Il vettore resta obbligato al rimborso o all'emissione di un voucher equivalente anche qualora il titolo di viaggio sia stato acquistato attraverso un'agenzia di viaggi.

Nel caso di richiesta di rimborso da parte di un cliente, gli hotel sono sempre tenuti al rimborso?

Il diritto di recesso previsto dal Codice del Consumo non si applica ai contratti alberghieri (art. 59 lett. n cod. cons).

I consumatori, così come la clientela business, potrebbero aver diritto al rimborso del biglietto ai sensi degli artt. 1256 e 1463 del Codice Civile risolvendo il contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione. 

Allo stato attuale delle disposizioni normative / governative adottate, si ritiene che tale disciplina possa essere invocata da:

  1. Soggetti in quarantena / permanenza domiciliare fiduciaria / ricovero 
  2. Soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento o che hanno che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle "zone rosse"
  3. Soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici, manifestazioni, eventi aperti al pubblico annullati sospesi o rinviati dalle autorità competenti 
  4. Soggetti titolari di contratti, acquistati in Italia, con destinazioni all'estero dove è impedito o vietato lo sbarco

Fuori da tali ipotesi il passeggero potrebbe ottenere il rimborso solo dimostrando caso per caso la sussistenza di un impedimento assoluto, oggettivo e definitivo.

Nel caso di richiesta di rimborso da parte di un cliente, l'organizzatore del pacchetto turistico è sempre tenuto al rimborso del prezzo?

Se il consumatore ha acquistato un pacchetto turistico trova applicazione la disciplina del recesso nel Codice del Turismo.

Ai sensi di tale normativa, per pacchetto turistico si intende la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza (ad esempio, volo + hotel, o hotel + noleggio auto). 

In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, l'art. 41 c. 4 del Codice del Turismo prevede il diritto per il viaggiatore di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso.

Ai sensi dell' 41 c. 6 del Codice del Turismo, l'organizzatore del pacchetto turistico deve rimborsare il viaggiatore senza ritardo e comunque entro 14 giorni dal recesso.

In alternativa, ai sensi dell'art. 28 c. 5 del Decreto Legge, l'organizzatore di pacchetti turistici può offrire al viaggiatore un pacchetto di valore equivalente o superiore oppure, in alternativa, emettere un voucher di importo equivalente da spendere entro un anno dalla data di emissione.

Per espressa previsione dell'art. 28 c. 5 del Decreto Legge la disciplina trova applicazione ai soggetti di cui all'art. 28 c. 1 del Decreto Legge (già menzionati nei precedenti paragrafi), i quali hanno diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus nelle aree interessate dal contagio.

Fuori da tali ipotesi, il consumatore ha diritto di recedere dal pacchetto turistico in qualsiasi momento prima dell'inizio del pacchetto rimborsando all'organizzatore le spese sostenute, adeguate e giustificabili. 

L'organizzatore può anche prevedere spese standard per il recesso ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.

Nel caso di pacchetto turistico acquistato fuori dai locali commerciali, l'organizzatore è sempre tenuto al rimborso del prezzo?

Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico senza fornire alcuna motivazione e senza alcuna penalità entro un termine di cinque giorni dalla data di conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successive.

In caso di giustificato recesso dal pacchetto turistico l'organizzatore ha diritto alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto ai fornitori dei servizi compresi nel pacchetto turistico?

L'art. 28 c. 7 del Decreto Legge prevede espressamente l'obbligo del vettore di rimborsare l'organizzatore o di emettere voucher da utilizzare entro un anno.

Fuori dalle ipotesi regolate dal Decreto Legge, in caso di giustificato recesso dal pacchetto turistico si sciolgono anche i contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi, sicché, conseguentemente, l'organizzatore ha diritto alla restituzione degli importi eventualmente corrisposti ai fornitori dei servizi compresi nel pacchetto turistico.

In caso di viaggi di istruzione sospesi per effetto dell'art. 1, comma 2, lettera f) del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 e dei seguenti decreti attuativi, gli utenti hanno sempre diritto al rimborso di quanto corrisposto?

L'art. 28 c. 9 del Decreto Legge prevede espressamente un obbligo di rimborso o, in alternativa, di emissione di un voucher di importo equivalente da utilizzare entro un anno in relazione alla sospensione dei viaggi di istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema educativo nazionale.

L'obbligo di rimborso ricade sul vettore ex art. del 1463 del Codice Civile o sull'organizzatore del pacchetto turistico ex art. 41 c. 4 del Codice del Turismo a seconda che sia stato stipulato un contratto di trasporto o di pacchetto turistico. 

Ai sensi del DPCM del 4 marzo 2020,  i viaggi di istruzione sono sospesi fino al 3 aprile 2020

Quali implicazioni per le imprese di trasporto, albergatori e organizzatori di pacchetti turistici a seguito del DPCM del 4 marzo 2020?

Le disposizioni del DPCM prevedono una serie di ulteriori misure di contenimento del Coronavirus.  

In particolare, ai sensi del DPCM sono sospese le seguenti attività fino al 3 aprile 2020

  • congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali, in cui è coinvolto il personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;
  • eventi di qualsiasi natura che non permettano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina;
  • viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
  • servizi educativi per l'infanzia, attività didattiche di ogni ordine e grado, nonché frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani fino al 15 marzo 2020

Allo stato attuale delle disposizioni normative / governative adottate non sono previste regole specifiche (salvo che per la sospensione dei viaggi di istruzione). Tuttavia non può escludersi che in tali ulteriori ipotesi possa essere invocata da passeggeri e viaggiatori l'impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 del Codice Civile dimostrando caso per caso la sussistenza di un impedimento assoluto, oggettivo e definitivo.

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