Perché si parla del cambio bandiera di imbarcazione da diporto?

Con l'espressione "Stato di bandiera" ci si riferisce allo Stato che attribuisce la propria nazionalità ad una nave.

La bandiera issata su una nave indica, dunque, l'appartenenza della nave a uno Stato, con la conseguente soggezione della stessa e dell'equipaggio alla sovranità dello Stato stesso.

In accordo con la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, ogni Stato esercita efficacemente la propria giurisdizione e il proprio controllo su questioni di carattere amministrativo, tecnico e sociale sulle navi che battono la sua bandiera, sui rispettivi comandanti, ufficiali ed equipaggi.

Qualsiasi nave può registrarsi sotto la bandiera di un qualsiasi Statoe navigare all'interno delle acque territorialidi uno Stato terzo (nonché ormeggiare nei porti), purché non risulti offensiva.

L'esposizione della bandiera è obbligatoria per tutte le imbarcazioni e navi, sia in navigazione che in porto.

Nell'entrare in acque territoriali di uno Stato diverso da quello di bandiera, è buona norma issare la cosiddetta "Bandiera di cortesia", a significare la disponibilità all'assoggettamento alle leggi di navigazione dello Stato ospitante.

La convenzione di Montego Bay permette ad ogni cittadino europeo di iscrivere la propria unità da diporto presso un qualsiasi Stato dell'Unione europea.

Alcuni Stati permettono di registrare la propria imbarcazione anche se non si è residenti. Tra questi Stati:

- Belgio

- Francia

- Inghilterra

- Austria

Cambio bandiera imbarcazione da diporto: la procedura

Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle Capitanerie di porto. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle Capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonché dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il proprietario che desideri procedere con il cambio di bandiera di una unità da diporto deve per prima cosa procedere alla cancellazione dal registro di iscrizione.

La cancellazione delle unità da diporto dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), ai sensi dell'art. 21 D.Lgs del 18 luglio 2005, n. 171 (codice della nautica da diporto), può avvenire nelle seguenti ipotesi:

- per vendita o trasferimento all'estero;

- per demolizione;

- per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti;

- per passaggio ad altro registro;

- per perdita effettiva o presunta.

Nel caso di vendita dell'imbarcazione all'estero o di sola e mera cancellazione dall'Archivio telematico centrale (ATCN) per l'iscrizione nei registri di un paese estero, con conservazione della proprietà, il proprietario è tenuto a depositare, presso lo Sportello telematico del diportista (STED) ed al conservatore unico (UCON), apposita domanda per il rilascio del nulla osta atto a consentire la dismissione di bandiera o la demolizione di un'imbarcazione da diporto. Il nulla osta va rilasciato entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta.

Procedura simile con riferimento alla cancellazione dai registri navali.

Ai sensi dell'art. 156 codice della navigazione, il proprietario di una nave che, mantenendone la proprietà, intende cancellarla dai registri nazionali può decidere di iscrivere la nave in un registro comunitario o non comunitario, previa dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave.

L'ufficio di iscrizione, verificata all'assenza o l'avvenuto soddisfacimento o estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalle matricole o dai registri della nave, procede alla cancellazione della nave dal registro di iscrizione, previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera.

Cambio bandiera imbarcazione da diporto: può uno straniero navigare in Italia?

L'art. 34 del D.M. 146/2008 prevede che gli stranieri ed i cittadini italiani residenti all'estero, "muniti di un titolo di abilitazione o documento riconosciuto equipollente dallo Stato estero" di appartenenza o di residenza, possono comandare, purché a titolo gratuito, imbarcazioni e navi da diporto iscritte nei registri e natanti da diporto entro i limiti dell'abilitazione medesima.

Il comma 2 statuisce che coloro i quali risiedono all'estero (stranieri e cittadini italiani), vedono il loro obbligo di patente nautica regolato dalla legge dello Stato di bandiera dell'unità.

Per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea si prescinde dall'obbligo del titolo per comandare le unità da diporto, qualora esibiscano una dichiarazione rilasciata dalle proprie autorità da cui risulti che la legislazione, rispettivamente, del Paese di provenienza del soggetto o dello Stato di bandiera dell'unità non prevede il rilascio di alcun titolo di abilitazione.

Cambio bandiera imbarcazione da diporto: può uno straniero mantenere una imbarcazione con bandiera italiana?

Gli stranieri e le società estere, non domiciliate in Italia, che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nell'Archivio (ATCN), sono obbligate ad eleggerlo presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono, o presso un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta.

I cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) devono eleggere domicilio in Italia o nominare un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta. Il rappresentante, qualora straniero, deve essere regolarmente domiciliato in Italia.

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