Dichiarare fallimento in Italia è un argomento che fa parte del Diritto Fallimentare Italiano, mutato radicalmente nel corso degli anni, a partire dal Regio Decreto Legge n. 267, che ha visto l'istituzione di un sistema ispirato alla graduazione dei creditori così identificati:

⦁ Chirografari;
⦁ Privilegiati;
⦁ Di massa;

Nonché, l'individuazione di due requisiti di assoggettabilità alla procedura fallimentare, quali:

⦁ requisito soggettivo (art. 1 Legge Fallimentare) che recita che "sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici";
⦁ requisito oggettivo (art. 5. Legge Fallimentare), secondo il quale l'imprenditore che si trova in stato di insolvenza è dichiarato fallito.

La procedura fallimentare si svolge innanzi il Tribunale il quale ha il compito di accertare lo stato di impotenza dell'imprenditore a pagare i debiti e quindi dichiararlo fallito, nonché ha compiti di controllo e autorizzazione circa il compimento di atti da parte del curatore fallimentare e del comitato dei creditori. Figura, la prima, avente il potere di amministrare e conservare il patrimonio dell'imprenditore fallito.

Col tempo la disciplina fallimentare in Italia è mutata, con l'abbandono quasi totale della concezione punitiva, a favore della continuazione dell'attività imprenditoriale.

Più nel dettaglio, è nato il "concordato preventivo", strumento atto a consentire all'imprenditore di non dichiarare fallimento e di poter soddisfare i creditori in forma ridotta, rispetto al credito iniziale, compatibilmente a quanto concordato con i creditori.

Oggi, il concordato preventivo ha, altresì, assunto ulteriori forme, con il cosiddetto "concordato preventivo in riserva" e "il concordato preventivo con continuità aziendale", fondati sull'esigenza di garantire la continuità dell'impresa ed il soddisfacimento concordato dei crediti.

Dichiarare fallimento: le modalità

Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero (solo nelle ipotesi indicate dall'art. 7 della Legge Fallimentare).

Se è l'imprenditore medesimo a chiedere il proprio fallimento, questi è obbligato a depositare l'istanza, le scritture contabili e fiscali obbligatorie degli ultimi tre esercizi precedenti o dell'intera esistenza dell'impresa, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei crediti, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso, l'indicazione del titolo da cui sorge il diritto.

La procedura di fallimento in Italia ha inizio con il deposito della istanza di fallimento.

L'istanza di fallimento è l'atto mediante il quale si incardina la procedura fallimentare nei confronti dell'imprenditore. Presupposto è lo stato di insolvenza di quest'ultimo, e dunque la sua incapacità patrimoniale a soddisfare i crediti assunti.

L'istanza deve fondarsi su quanto di più utile a provare l'insolvenza dell'imprenditore.

La competenza è del Tribunale del luogo ove vi è la sede principale dell'impresa, con un procedimento che si svolge in camera di consiglio e termina con emanazione di un provvedimento finale (sentenza) accertativa o meno del fallimento.

Nel primo caso, viene nominato il giudice delegato e il curatore, ordinato al fallito il deposito dei documenti obbligatori, l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza per l'esame dello stato passivo e l'assegnazione ai creditori e ai terzi di un termine di presentazione delle domande di insinuazione.

La sentenza di fallimento viene annotata presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione e, con riguardo ai terzi, dalla data di iscrizione nello stesso registro delle imprese.

Dichiarare fallimento di una società estera con seconda sede in Italia

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 Legge Fallimentare, la dichiarazione di fallimento spetta al Tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale (ovvero dove viene esercitata l'attività di direzione e amministrazione).

Se la sede principale dell'impresa è all'estero, la competenza è del tribunale del luogo della sede secondaria.

L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero.

Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea.

Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso o presentazione della istanza da parte del Pubblico Ministero.

Dichiarare fallimento: L'amministrazione straordinaria

E' una procedura concorsuale dedicata alla insolvenza della grande impresa.

La sua funzione è conservativa del patrimonio produttivo, ovvero non di liquidare l'attivo e il passivo bensì di proseguire, riattivare o riconvertire l'attività d'impresa.

Obiettivo dunque non è quello di sottoporre a fallimento le grandi imprese, bensì risanarle entro determinati limite temporali.

1)Tramite un programma di cessione aziendale, con finalità liquidatorie, di durata massima di 1 anno;

2) Tramite un programma di ristrutturazione aziendale, con finalità conservative, di durata di 2 anni.

Conseguenza spesso alla dichiarazione di fallimento è il reato di bancarotta fraudolenta

A disciplinare tale forma di reato è l'articolo 216 della Legge Fallimentare, secondo il quale è punito con la reclusione da tre a dieci anni, l'imprenditore che:

⦁ ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
⦁ ha sottratto, distrutto, falsificato in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti occultati da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari;

Medesima pena è prevista per l'imprenditore che durante la procedura fallimentare commette una delle azioni predette.

Diversamente, è punito da uno a cinque anni il fallito che prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

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Dichiarare fallimento in Italia: ecco come possiamo aiutarti

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