Alleghiamo la comunicazione emanata da Banca d'Italia in data 25 marzo 2015 in materia di adempimenti per le SGR conseguenti alle disposizione attuative della Direttiva AIFM. Clicca qui.

La comunicazione conferma la data del 30 aprile 2015 quale termine per l'attività di adeguamento. In particolare, entro tale data, le SGR:

  1. confermano di rispettare le disposizioni in materia di investimento del patrimonio di vigilanza in strumenti liquidi o inviano un piano recante le misure che intendono adottare per adeguarsi a tali disposizioni entro il 3 aprile 2016;
  2. con riferimento alla copertura a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale, rendono noto in che modo rispettano il nuovo requisito patrimoniale; nel caso abbiano stipulato una polizza assicurativa, inviano l'attestazione dell'organo con funzione di supervisione strategica, con il parere dell'organo di controllo, circa la conformità della polizza ai requisiti previsti dalla nuova normativa;
  3. comunicano le modalità mediante le quali intendono conformarsi alle norme in materia di valutazione dei beni del fondo;
  4. qualora non sia già stata istituita, istituiscono una funzione permanente di gestione del rischio e confermano di rispettare le disposizioni in materia di separazione funzionale-gerarchica dalle altre funzioni;
  5. con riferimento all'esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi, effettuano la relativa comunicazione preventiva a Banca d'Italia e Consob a partire dalla prima scadenza dei contratti in essere; in tale occasione indicano le ragioni obiettive della delega ed effettuano una valutazione dell'onorabilità delle persone che conducono di fatto l'attività del soggetto delegato;
  6. nel caso in cui abbiano esternalizzato la funzione di gestione del rischio a soggetti che non siano autorizzati alla prestazione di servizi di investimento e soggetti a vigilanza prudenziale, rendono nota la data di scadenza del contratto di outsourcing. Resta comunque ferma in tale ipotesi la necessità di adeguamento alle nuove norme alla prima scadenza contrattuale, e comunque non oltre il 1 gennaio 2016;
  7. attestano di rispettare le nuove norme in materia di 'società fantasma' o rendono note le misure che intendono adottare per conformarsi a tali disposizioni. Il relativo adeguamento deve avvenire al più tardi entro sei mesi dalla data della comunicazione;
  8. comunicano l'avvenuto adeguamento delle convenzioni in essere con i soggetti che svolgono l'incarico di depositario dei FIA gestiti alle nuove disposizioni.

Si segnala che le SGR che intendono essere iscritte all'albo delle SGR come gestori sotto soglia inviano, entro il 30 aprile 2015, le sole informazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) (si ricorda sul punto che le SGR sotto soglia non sono soggette alle norme in materia di indipendenza funzionale-gerarchica della funzione di valutazione), d) (ferma restando la possibilità per tali gestori di istituire un'unica funzione di controllo, comprensiva delle funzioni di risk management, audit interno e compliance), e) (con esclusivo riferimento alla illustrazione delle ragioni obiettive dell'esternalizzazione), g) e h).

Infine, le SGR che alla data del 3 aprile 2015 sono già autorizzate alla gestione di fondi speculativi non sono tenute a effettuare la comunicazione preventiva alla Banca d'Italia di modifica dell'operatività prevista nel caso di fondi che ricorrono per la prima volta all'utilizzo della leva su base sostanziale.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento in merito a quanto sopra, nonché per l'attività di assistenza legale, regolamentare e fiscale connessa all'implementazione della Direttiva AIFM.

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