INCENTIVO STRUTTURALE PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE (ART.1 COMMI 100-108 E COMMI 113-115)

Le misure della Legge di Bilancio che destano maggiore interesse per i datori di lavoro sono contenute nell'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, che riguardano la promozione di forme di occupazione giovanile stabile.

Assunzione/trasformazione a tempo indeterminato

Al fine di promuovere le assunzioni a tempo indeterminato viene introdotto un incentivo occupazionale avente carattere strutturale che riguarda le assunzioni effettuate a partire dall'1 gennaio 2018 di soggetti che (i) non abbiano compiuto il 30° anno di età (il 35° per le assunzioni effettuate tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2018) e (ii) non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

L'incentivo in esame è riconosciuto anche nei casi di conversione di contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, sempre che sussistano i requisiti di cui ai punti (i) e (ii) di cui sopra.

Sono escluse dall'incentivo in esame le assunzioni con contratto di apprendistato.

In particolare, l'incentivo consiste nell'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali. Il predetto esonero è valido per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di importo pari a € 3.000,00 su base annua, quindi con un massimo di € 9.000,00. Dal predetto esonero rimangono esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL.

A titolo esemplificativo, per un dipendente la cui retribuzione annua lorda sia pari ad Euro 20.000, i contributi previdenziali dovuti sarebbero pari a (i) 6.000 annui per i datori di lavoro che non fruiscono dell'esonero, (ii) 3.000 euro annui per i datori di lavoro che beneficiano dell'esonero.

Si precisa, inoltre, che è prevista la revoca dell'esonero stesso e il recupero di quanto già fruito nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, entro 6 mesi dall'assunzione, del lavoratore assunto con l'esonero o di altro lavoratore che opera nella stessa unità produttiva e inquadrato con la stessa qualifica del primo.

Nei casi in cui il lavoratore, per la cui assunzione è stato parzialmente fruito l'esonero, sia assunto a tempo indeterminato da altro datore di lavoro, a quest'ultimo è riconosciuto il beneficio contributivo per il residuo periodo utile alla piena fruizione (a prescindere dall'età anagrafica alla data della nuova assunzione).

Prosecuzione dell'apprendistato

L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, come sopra descritto, è riconosciuto anche nei casi di prosecuzione a tempo indeterminato (al termine del periodo di formazione) di rapporti di apprendistato, con riferimento a soggetti che non abbiano ancora compiuto i 30 anni alla data della stabilizzazione.

In tali ipotesi, il beneficio contributivo è riconosciuto nella medesima misura (50%) e nel medesimo limite (€ 3.000,00 su base annua) di cui al precedente paragrafo, ma per il più limitato periodo di 12 mesi, fruibili a decorrere dal primo mese successivo alla scadenza del periodo di un anno in cui sono mantenuti i benefici contributivi, ai sensi dell'art. 47, c. 7, D.Lgs. 81/2015.

Alternanza scuola-lavoro / apprendistato formativo

L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, come sopra descritto, è riconosciuto anche ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti (con meno di 30 anni) che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro:

  • attività di alternanza scuolalavoro, ovvero
  • periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore ovvero di apprendistato in alta formazione.

In questi casi, fermi restando la durata temporale (36 mesi) e il limite di importo (€ 3.000,00 su base annua), la percentuale di esonero dal pagamento dei contributi previdenziali è pari al 100%.

PROROGA DELLA CIGS (ART. 1 COMMA 133)

La Legge di Bilancio 2018 interviene anche in materia di cassa integrazione straordinaria, prevedendone la proroga (per gli anni 2018 e 2019) per le causali di riorganizzazione o crisi con riferimento alle aziende che (i) impiegano un organico superiore a 100 unità e che (ii) abbiano una rilevanza economica strategica anche a livello regionale e che presentino rilevanti problematiche occupazionali.

La proroga della CIGS è consentita a condizione che vi sia:

  • la stipula di un apposito accordo in sede governativa presso il Ministero del Lavoro;
  • la presentazione, da parte dell'azienda, di piani di gestione volti alla salvaguardia occupazione che prevedano specifiche azioni di politiche attive.

Tale proroga è pari a 12 mesi ovvero a 6 mesi a seconda che il programma di riorganizzazione aziendale presenti degli investimenti e interventi correttivi complessi non attuabili nel limite, rispettivamente, di 24 mesi ovvero 12 mesi.

TRACCIABILITÀ DELLE RETRIBUZIONI (ART. 1 COMMI 910-914)

A far data dall'1 luglio 2018, datori di lavoro e committenti saranno obbligati a pagare le retribuzioni dei dipendenti e dei collaboratori (coordinati e continuativi) solo per mezzo di strumenti tracciabili, quali bonifico bancario, assegno o disposizione di pagamento alle banche o poste.

È dunque espressamente esclusa ogni forma di pagamento in contanti, con la precisazione che:

  • la firma sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione,
  • il mancato rispetto di tali disposizioni comporta la condanna dei datori di lavoro o committenti al pagamento di una sanzione amministrativa compresa tra € 1.000,00 e € 5.000,00.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle pubbliche amministrazioni e ai rapporti di lavoro degli addetti ai servizi familiari e domestici (colf e badanti).

AUMENTO DEL TICKET DI LICENZIAMENTO (ART. 1 COMMA 137)

A partire dall'1 gennaio 2017, l'indennità di mobilità è stata sostituita dalla NASPI e dunque, in caso di avvio della procedura di mobilità, non è più dovuto il c.d. "contributo di ingresso". Per finanziare la NASPI è stato introdotto dalla L. 92/2012 il c.d. "ticket di licenziamento".

La Legge di Bilancio 2018 interviene anche sul "ticket di licenziamento", dovuto nei casi di licenziamenti collettivi ex artt. 4 e 24 L. 223/91, avviati dopo il 20 ottobre 2017, da parte di datori di lavoro tenuti alla contribuzione per il finanziamento della CIGS.

La nuova normativa prevede l'innalzamento dell'aliquota per il calcolo del ticket stesso che, a decorrere dall'1 gennaio 2018, passa dal 41% all'82%. Dal punto di vista pratico (considerando come riferimento la NASPI del 2017), l'importo del ticket è pari ad Euro 979,90, per ogni anno lavorato, e può arrivare fino ad un massimo di Euro 2.939,70 per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi.

Si precisa che sono esclusi dall'ambito di applicabilità della nuova norma (i) i licenziamenti individuali, (ii) i licenziamenti collettivi irrogati da aziende non rientranti nell'area della CIGS, e (iii) i licenziamenti collettivi irrogati da aziende rientranti nell'area della CIGS a seguito di procedure avviate entro il 20 ottobre 2017.

LIBRO UNICO IN MODALITÀ TELEMATICA (ART. 1 COMMA 1154)

L'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro in modalità telematica presso il Ministero del Lavoro, già più volte differito, viene nuovamente posticipato all'1 gennaio 2019.

La previsione in esame era stata introdotta nel 2015 nell'ambito della riforma del Jobs Act, in cui il legislatore rimandava ad un apposito decreto ministeriale (ad oggi, mai emanato) per la determinazione delle modalità di tenuta del predetto libro unico.

APE (ART. 1 COMMI 162-163)

La Legge di Bilancio 2018 punta a prorogare di un anno, dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019, la sperimentazione dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica, c.d. APE.

Vengono modificati i requisiti per l'accesso all'APE sociale e al pensionamento anticipato per i lavoratori "precoci" con l'obiettivo di ampliare il novero di soggetti che possono accedervi.

IP, IT E PRIVACY

ISTITUZIONE DEL FONDO PER LO SVILUPPO DEL CAPITALE IMMATERIALE E DELLA COMPETITIVITÀ

La Legge di Bilancio 2018 istituisce un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività del Paese. Il Fondo partirà con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018, destinata ad aumentare sino a 250 milioni di euro negli anni dal 2021 al 2024 e a stabilizzarsi sui 200 milioni di euro a partire dall'anno 2031.

Dando centralità al passaggio al mondo digitale, la Legge di Bilancio 2018 stabilisce che lo scopo del Fondo sarà quello di finanziare progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia nelle aree strategiche per lo sviluppo del capitale immateriale e della competitività del Paese, anche ad opera di soggetti stranieri. Inoltre, il Fondo sarà anche destinato al supporto operativo e amministrativo relativo alla realizzazione di tali progetti, valorizzandone i risultati e favorendo così l'ingresso di questi ultimi nel sistema economico e produttivo. Gli obiettivi di politica economica e industriale cui sarà specificamente dedicato il Fondo saranno definiti annualmente con delibera del Consiglio dei Ministri e saranno anche correlati al programma Industria 4.0.

ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION): TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI SULLA BASE DI UN INTERESSE LEGITTIMO

In vista dell'imminente applicabilità nell'ordinamento italiano del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – "GDPR"), prevista per il 25 maggio 2018, sono state inserite nella Legge di Bilancio 2018 delle disposizioni rilevanti per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.

In particolare, si stabilisce che entro il primo marzo 2018, al fine di consentire un tempestivo adeguamento al GDPR, il Garante per la Protezione dei Dati Personali ("Garante") dovrà emettere un provvedimento in cui saranno, fra l'altro:

  • disciplinate le modalità di monitoraggio dell'applicazione del GDPR e di verifica delle infrastrutture digitali e tecnologiche relative all'interoperabilità dei dati; e
  • definite delle lineeguida o delle buone prassi relative al trattamento dei dati personali fondato sull'interesse legittimo del titolare.

Inoltre – ed è questa la novità più rilevante – la Legge di Bilancio 2018 pare in un certo qual modo delineare una nuova forma di notificazione preventiva al Garante.

In caso di trattamenti fondati sull'interesse legittimo effettuati mediante nuove tecnologie o strumenti automatizzati, la Legge di Bilancio 2018 stabilisce che i titolari di dati personali devono darne tempestiva e preventiva comunicazione al Garante mediante un'informativa standardizzata. Il Garante dovrà effettuare un'istruttoria e – in caso ravvisi rischi per i diritti e le libertà fondamentali – potrà persino disporre un'inibitoria dell'utilizzo dei dati. Per evitare, tuttavia, una paralisi operativa per i titolari del trattamento, la Legge stabilisce che dopo 15 giorni dall'invio della comunicazione vale il principio del silenzio-assenso.

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