Con Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze dell'11 marzo 2022 n. 55 è stato introdotto l'obbligo di comunicazione al Registro delle Imprese dell'identità del titolare effettivo – vale a dire la persona fisica (una o più di una) che, in ultima istanza, possiede o controlla un'entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria – di imprese, persone giuridiche private ed entità giuridiche.

L'obbligo previsto dal citato decreto si inserisce nel solco della normativa di recepimento delle Direttive UE (IV e V) in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, affiancandosi in particolare al Decreto Legislativo del 28 novembre 2007 n. 231.

Imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private e trust saranno a breve tenuti ad adempiere a tale obbligo di comunicazione.

Il termine entro cui il titolare effettivo deve essere comunicato al competente Registro delle Imprese è definito nel sopracitato decreto in 60 giorni a partire dal momento in cui il Ministero dello Sviluppo Economico attesterà con apposito decreto l'operatività del sistema preposto a gestire le comunicazioni in argomento. Al momento, quindi, non è ancora possibile procedere alla compilazione ed invio delle comunicazioni, benché sia già stato individuato il sistema telematico da utilizzare – il portale web "DIRE" i.e. il servizio web delle Camere di Commercio per compilare e inviare online depositi e istanze al Registro Imprese.

I soggetti tenuti alla comunicazione devono altresì provvedere, se del caso, alla modifica dei dati comunicati entro 30 giorni dall'intervenuto cambio nonché alla conferma periodica degli stessi su base annuale (anche contestualmente al deposito del bilancio).

L'omessa comunicazione verrà sanzionata ex art. 2630 del codice civile, con l'applicazione di una sanzione pecuniaria da Euro 103,00 a 1.032,00. Una eventuale falsa comunicazione dei dati, invece, configura una fattispecie di delitto ad opera degli amministratori e sarà punita ai sensi dell'art. 55 Decreto Legislativo del 28 novembre 2007 n. 231 con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da Euro 10.000,00 a 30.000,000.

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