Interessanti novità in tema di contratti di appalto e rapporti di lavoro

Il recente Decreto Fiscale 2020  (Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con Legge 9 dicembre 2019, n. 157, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019) ha introdotto interessanti e importanti novità in materia di contratti di appalto e gestione dei rapporti di lavoro dei dipendenti coinvolti nell'esecuzione dell'appalto stesso.

L'impatto della nuova normativa sui rapporti di lavoro è già stato oggetto di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate che con la Risoluzione 23 dicembre 2019, n. 108 ha fornito delucidazioni in merito al meccanismo applicativo delle nuove norme.

Tra le principali novità il Decreto Fiscale, all'art. 4 comma 1, inserisce dopo l'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, l'art. 17-bis (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera), stabilendo altresì, al comma 2, che le disposizioni di cui al comma 1 «si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020».

L'art. 17-bis introduce a carico dei committenti di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, «tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma», l'obbligo di richiedere copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute «trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione».

Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, il comma 2 prevede, altresì, che «entro i cinque giorni lavorativi  successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente».

In sintesi, dunque:

  1. la nuova normativa pone a carico dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l'onere del versamento delle ritenute operate «con distinte deleghe per ciascun committente» e, specularmente, obbliga il committente alla verifica del versamento;
  2. a tal fine, il committente è tenuto a richiedere all'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, copia delle deleghe di pagamento, che la stessa ha l'onere di rilasciare entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento;
  3. stante l'obbligo previsto al punto 2 di trasmettere al committente anche un «elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato», l'Agenzia delle Entrate ritiene che la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente (e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e conseguentemente della relativa ritenuta operata) vada effettuata sulla base di parametri oggettivi (come ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa)
  4. si ricorda che la nuova normativa è in vigore dal 1° gennaio 2020 e dunque troverà applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, pertanto, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati prima del 1° gennaio 2020.

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