Il 26 giugno 2020 è entrato in vigore nel Regno Unito il Corporate Insolvency and Governance Act 2020 (CIGA 2020). La legislazione mira a tutelare le imprese in difficoltà economiche a causa della pandemia.

CIGA 2020 apporta modifiche sia temporanee sia permanenti alla legge fallimentare attualmente in vigore nel Regno Unito. Alcune disposizioni sono particolarmente rilevanti per società italiane che forniscono beni o servizi a controparti britanniche o per società italiane che possiedono controllate nel Regno Unito.

Disposizioni sulla risoluzione per insolvenza. Nei contratti di fornitura soggetti alla legge inglese, è prassi per il fornitore prevedere la facoltà di risolvere il contratto al verificarsi di un ampio numero di eventi indicativi di sofferenza economica da parte della controparte. Finora tale disposizioni erano state ritenute valide dalla giurisprudenza inglese (con qualche limitata eccezione per forniture essenziali). Con l'introduzione di CIGA 2020, invece:

  • Nel verificarsi di determinate procedure di insolvenza nei confronti di una società britannica, se ai sensi del contratto il fornitore avrebbe il diritto di risolvere il contratto (o avrebbe comunque simili diritti), il fornitore non potrà far valere tali diritti durante l'intero periodo di insolvenza;
  • Durante tale periodo di insolvenza, è anche vietato al fornitore esercitare un eventuale diritto di recesso dal contratto sorto prima che si avviasse la procedura di insolvenza nei confronti della controparte; e
  • Il fornitore non potrà imporre come condizione all'esecuzione del contratto il pagamento di eventuali debiti precedentemente contratti.

Vi sono, tuttavia, alcune eccezioni: in particolare, fino al 30 settembre 2020 le nuove regole non si applicheranno ai “piccoli fornitori” (ovvero coloro con un fatturato pari o inferiore a £10,2 milioni, un bilancio totale pari o inferiore a £5,1 milioni e con un massimo di 50 dipendenti). In altri casi, il fornitore dovrà cercare di risolvere il contratto in modo consensuale.

Alla luce di quanto sopra, la capacità per un fornitore italiano di risolvere contratti con controparti britanniche in difficoltà economiche è diventata significativamente più limitata.

Moratorie. CIGA 2020 introduce una nuova moratoria per le società in difficoltà economiche. Gli amministratori di una società britannica possono presentare ricorso in tribunale per una moratoria di 20 giorni lavorativi, che può essere estesa a 40 giorni lavorativi e fino ad 1 anno se i creditori acconsentono o a tempo indeterminato se il tribunale acconsente. Una controparte (incluso un fornitore) non può far valere i debiti nei confronti della società britannica durante questo periodo. Non tutte le società del Regno Unito possono richiedere la moratoria (in particolare, le società del settore finanziario sono escluse), ma molte società commerciali avrebbero il diritto di farlo, in aggiunta alle tutele esistenti in materia di insolvenza. È quindi probabile che il recupero crediti ne sia influenzato.

Periodo di protezione per il recupero crediti. CIGA 2020 offre alle società britanniche una maggiore protezione dalla liquidazione fino al 30 settembre 2020. Durante questo periodo, non è possibile richiedere la liquidazione di una società perché è stata presentata una statutory demand (una richiesta di pagamento formale per un importo non pagato) che non ha comportato il pagamento.

Protezione per gli amministratori in caso di negoziazioni illecite. Fino al 30 settembre 2020, nel contesto di procedure di fallimento CIGA 2020 impone ai tribunali di partire dal presupposto che gli amministratori non siano responsabili di un peggioramento della posizione finanziaria della società (sebbene esistano determinate eccezioni, soprattutto per il settore dei servizi finanziari). Si tratta di una tutela in più per gli amministratori, i quali potrebbero essere altrimenti esposti al rischio di responsabilità personale.

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