La nuova class action ora è legge.

Ieri il Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge n. 844 e così la disciplina della nuova azione di classe è divenuta legge dello Stato.

Il testo votato dal Senato, senza apportare modifiche al ddl proveniente dalla Camera, non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed in ogni caso, per espressa previsione, la vacatio legis sarà di 12 mesi.

La nuova disciplina interesserà non solo singole persone fisiche o giuridiche, ma anche determinate associazioni qualificate: tutti soggetti che saranno legittimati a far valere, mediante l'azione di classe, diritti individuali omogenei.

Dal punto di vista procedimentale, la nuova class action si compone di tre fasi: la prima fase, per valutare l'ammissibilità della domanda; se la domanda è ritenuta ammissibile, la seconda fase per l'esame del merito sull'an, nella quale viene attribuita la prima facoltà di adesione all'azione di classe, entro un determinato termine, da parte di eventuali titolari di diritti individuali omogenei; se il merito è ritenuto fondato sull'an, la terza fase, nella quale viene attribuita anche una analoga seconda facoltà di adesione all'azione di classe delimitata nel tempo, per la quantificazione della pretesa risarcitoria rimessa alla preliminare valutazione di un c.d. rappresentante comune degli aderenti, che potrà essere accolta o respinta da un giudice delegato.

Permangono, vista l'identità del testo approvato dal Senato, le criticità già rilevate dai primi commentatori, tra cui anzitutto, in termini generali, il considerevole impatto della nuova disciplina nei confronti delle imprese resistenti che rischiano di trovarsi in balìa di plurime azioni di classe senza riuscire (o, forse, con grande difficoltà) a stimare costi e numero dei potenziali aventi diritto al risarcimento.

Tra i profili di problematicità più rilevanti della riforma, in particolare, osserviamo:

(i) la riproponibilità dell'azione di classe dichiarata manifestamente infondata anche qualora vengano dedotte semplici "nuove ragioni di diritto";

(ii) la proponibilità di plurime (e contemporanee) azioni di classe qualora non basate sui "medesimi" fatti;

(iii) la previsione della c.d. seconda procedura di adesione, successiva alla sentenza che accoglie il merito della domanda sull'an, che evidentemente non consente all'impresa di conoscere da principio le controparti e definire l'ammontare del rischio al quale è esposta;

(iv) la previsione che consente all'aderente all'azione di classe di proporre anche un'azione individuale, qualora lo stesso abbia "ritirato" la propria domanda di adesione prima che sia divenuto definitivo il decreto che in ipotesi abbia respinto tale domanda di adesione, con conseguente serio rischio che l'azione di classe sia utilizzata per usi meramente opportunistici;

(v) l'applicazione del principio di non contestazione nei confronti dell'impresa resistente a fronte di un numero di controparti potenzialmente numeroso nei cui confronti formulare specifiche contestazioni;

(vi) il conflitto di interessi in capo al rappresentante comune degli aderenti, con funzioni di pubblico ufficiale, il cui compenso è proporzionale al risarcimento riconosciuto ai componenti della classe; (vii) il riconoscimento di un compenso premiale, in favore del difensore del ricorrente, a carico dell'impresa resistente benché quest'ultima sia evidentemente estranea al rapporto avvocato-ricorrente/cliente.
Positivo, invece, il fatto che l'applicazione della riforma non sarà retroattiva.

Non resta, dunque, che attendere l'applicazione concreta del nuovo impianto normativo nella consapevolezza, come già ripetutamente evidenziato, che difficilmente la nuova azione di classe si tradurrà in un rimedio veloce ed efficace, e che invece potrebbe rappresentare un grave elemento di incertezza ed un potenziale strumento di indebita pressione per le imprese.

 

Articolo pubblicato su "Il Sole 24 Ore"- Diritto 24 il 04 Aprile 2019

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