Per lungo tempo il Libano è stato noto a tutti per il regime di segretezza vigente nel sistema bancario, che risulta essere uno dei piu forti e stabili al mondo dal 1956, anno dell'entrata in vigore della legge che istituisce il vincolo per le banche.

Eppure, in seguito ai recenti eventi che hanno scosso il mercato finanziario e bancario internazionale, a partire dalla crisi globale, passando per i centri offshore, fino al più recente scandalo dei panama papers, le amministrazioni statali pretendono piu trasparenza e uniformità di disciplina da parte tanto degli operatori quanto dei contribuenti.

In uno scenario simile e considerando il numero crescente di operazioni a livello globale, mantenere inviolato il segreto bancario diventa sempre più difficile.

COSA ACCADE

Nel maggio 2016 il Libano ha formalmente aderito al Global Forum sulla Trasparenza e lo Scambio delle Informazioni ai fini fiscali, e si è impegnato ad applicare una serie di riforme che porteranno ad integrare la legislazione domestica con gli Standard dell'OCSE in ambito tributario. Gli Standard impongono l'obbligo, in capo alle Amministrazioni finanziarie degli Stati aderenti, di scambiare reciprocamente ed automaticamente i dati relativi ai conti finanziari detenuti da soggetti non residenti ad esse trasmessi dalle istituzioni finanziarie (banche, fondi comuni, assicurazioni, trust, fondazioni ecc.) localizzate nel loro territorio.

Conosciuta anche come AEOI (Automatic Exchange of Information) o SAI (Scambio automatico delle informazioni), la normativa prevede l'introduzione di regole comuni in materia di rendicontazione (reporting), analisi dei conti (due diligence) e scambio delle informazioni (exchange of information), per permettere una comunicazione più fluida tra tutti i Paesi aderenti. Dalla mancata applicazione degli Standard deriva per gli attori locali (banche, aziende e individui) la violazione delle leggi, e per il Libano l'iscrizione nella blacklist ed il rischio di non essere più considerato attore chiave nella comunità economica internazionale.

Problematiche vengono sollevate dal fatto che il modello Ocse abolisce il segreto bancario, finanziario e fiduciario quando un'amministrazione finanziaria di uno Stato chiede a un'altra amministrazione di uno Stato contraente informazioni finanziarie su un suo contribuente residente.

In base agli accordi, a partire da settembre 2018, il Libano scambierà automaticamente informazioni sui soggetti non residenti (fiscali), e avrà accesso alle informazioni sui residenti che detengono beni all'estero.

Adesione e impegno non equivalgono, tuttavia, a preparazione. Il Paese attualmente non possiede un'organizzazione tale a livello di classificazione delle informazioni né un quadro normativo ed amministrativo tale da introdurre speditamente quanto richiesto dall'OCSE. Inoltre decenni di segreto bancario non possono essere sotterrati senza preavviso e tutela per i beneficiari.

La sfida attuale del Libano è, dunque, bilanciare il segreto bancario con l'introduzione di leggi conformi agli standard internazionali.

PERCHE QUESTE RIFORME

Le nuove normative hanno come scopo ultimo la lotta all'evasione fiscale e l'emersione delle operazioni sospette a fini di riciclaggio, o autoriciclaggio, basato su reati a presupposto tributario. Le ragioni sottese a tale sistema risiedono nel comune interesse delle amministrazioni nazionali di promuovere crescita economica e prosperità a livello globale mediante la circolazione trasparente e l'accuratezza delle informazioni riguardanti beni detenuti in giurisdizioni diverse da quella di residenza.

CHI È COINVOLTO

La nuova normativa impatterà le istituzioni finanziare che hanno l'obbligo di comunicare le informazioni: banche, broker, trust, fiduciarie, compagnie assicurative, anche se solo per alcuni prodotti, ed alcuni fondi collettivi di investimento.

Questi dovranno organizzare e poi comunicare alle amministrazioni competenti informazioni su:

  • individui/persone fisiche non residenti che detengono conti/beni tassabili, e residenti che detegono beni all'estero;
  • enti/società che svolgono attivita ed individuabili in base al luogo di residenza o di costituzione;
  • conti detenuti da un ente passivo che abbia uno o piu controllanti soggetti a verifiche (per controllanti si intende la persona fisica o le che detenga una partecipazione di controllo o che eserci un controllo finale su un trust);
  • alcuni prodotti assicurativi, quali ad esempio i contratti di rendita.

Un aspetto cruciale dell'impalcatura SAI che toccherà i residenti libanesi è l'imposizione fiscale a cui sarà soggetto il fatturato derivato da redditi passivi percepiti all'estero: un tale fatturato fino ad oggi non è stato considerato stante il vigente principio di territorialità nel sistema tributario nazionale.

Nessuna preoccupazione, invece, per i Libanesi residenti nel proprio Paese di origine, in capo ai quali non sorge alcun obbligo di comunicazione e i cui dati non saranno condivisi dagli operatori finanziari con l'amministrazione tributaria.

QUANDO AVVERRÀ LO SCAMBIO

Le scadenze previste dalla SAI seguono le diverse fasi della procedura ed i corrispondenti adempimenti. In altre parole, l'effettiva applicazione dei CRS avviene dal 31 dicembre 2016 per tutti i conti preesistenti e dal 1 gennaio 2017 per tutti i "nuovi" conti (ovvero aperti successivamente a quella data); le banche e gli istituti finanziari interessati dovranno svolgere la due diligence entro il 31 dicembre 2017 sui conti bancari individuali preesistenti con saldo superiore a $ 1 ml (cd. high-value), ed per tutti gli altri conti preesistenti entro il 31 dicembre 2018. Infine, il primo scambio pertinente ai nuovi conti e ai conti preesistenti superiori a $ 1 ml avverrà a settembre 2018 relativamente all'anno fiscale 2017, mentre per gli altri è prevista ad un anno di distanza nel 2019.

COME AVVIENE L'APPLICAZIONE DEI CRS

Il desiderio del Libano di conformarsi alle disposizioni internazionali, non solo all'AEOI ma prima di questo al FATCA, per preservare la propria reputazione a livello globale comporteranno nel futuro una serie di continui, seppur graduali, cambiamenti.

Le prime applicazioni della disciplina internazionale si riscontrano in alcune leggi recenti approvate dal governo libanese allo scopo di combattere l'evasione fiscale. Sono atti di poco successivi all'emissione del rapporto supplementare del Global Forum sul Libano e dimostrarno la forte volontà del Paese di conformarsi ai criteri OCSE.

Ad esempio, già la legge n. 43 del 24 novembre 2015, autorizzava il governo a concludere accordi bilaterali o multilaterali per lo scambio di informazioni, invece la più recente legge n. 55 del 27 ottobre 2016, che integra e abroga la legge n. 43, prevede le procedure e individua le autorità responsabili per lo scambio delle informazioni sia su richiesta che automatico.

Per consentire l'effettivo rispetto della legge n. 55 in combinato disposto con la legge del 1956, l'ordinamento prevede che qualora le informazioni oggetto di comunicazione risultino essere protette dal segreto bancario, la richiesta sia inoltrata al SIC (Special Investigation Commission) con un parere di revisione da parte Ministero delle Finanze, prima che possa essere divulgata all'amministrazione fiscale straniera sulla base di un accordo di SAI. Il SIC è un organismo istituito in seno alla Banca Centrale del Libano con legge n. 318 del 20 aprile 2001 – in seguito al primo report del FATF del giugno 2000 – a tutela del segreto bancario e a difesa dell'identità e dei dati sensibili dei clienti.

Oltre alla citata legge n. 55, gli ultimi mesi hanno visto l'approvazione di altri atti normativi, che affiancano la vigente disciplina fiscale e tributaria. In particolare, ai sensi della l. n. 44/2015, l'evasione fiscale è attualmente considerata quale reato presupposto per la configurazione dei reati di riciclaggio e finanziamento al terrorismo; la l. 75/2016 cancella di fatto dal diritto societario libanese le azioni al portatore proibendole, mentre la l. 74/2016 impone obblighi fiscali ai soggetti che svolgono attività in qualità di Trustee. Infine, la l. 60/2016 introduce nell'ordinamento la definizione di "residenza" sia per gli enti sia per gli individui, nozione che non aveva ancora trovato spazio nei codici e che adesso diviene obbligatoria ai sensi dei CRS.

EFFETTI E SOLUZIONI NEL RAPPORTO CON L'ITALIA

Anche l'Italia, come tutti i Paesi membri dell'Unione Europea, sta provvedendo ad adeguare il proprio sistema domestico ai CRS.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano già nel giugno 2015 ha emesso il decreto di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95, e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014, così disciplinando le modalità di rilevazione, trasmissione e comunicazione all'Agenzia delle entrate delle informazioni relative ai conti finanziari, nonché le procedure relative agli obblighi di adeguata verifica ("due diligence") ai fini fiscali.

Un sistema interno ed internazionale così articolato fa sorgere la necessità di superare gli ostacoli giuridici connessi all'applicazione della normativa e di rendere lo scambio di informazioni reciproco.

Le relazioni di scambio tra gli Stati aderenti attualmente trovano fondamento in diversi strumenti giuridici, come il CRS MCAA (Multilateral Competent Authority Agreement on AEOI), oppure su accordi bilaterali per evitare la doppia imposizione fiscale, come ad esempio quello vigente tra Libano e Italia dal 2011.

La Voluntary Disclosure 2.0

A fronte della difficoltà sempre crescente di tenere celati capitali all'estero e del rischio sempre maggiore di incorrere in sanzioni non solo amministrative e tributarie ma anche penali, ci sono strumenti messi a disposizione delle Amministrazioni competenti.

Per favorire la regolarizzazione dei patrimoni esteri ai propri residenti, l'Italia – come già aveva fatto nel 2015 – ha reintrodotto la procedura di Voluntary Disclosure cd. 2.0, per l'anno fiscale 2016 e per gli anni che sono ancora oggetto di accertamento da parte dell'amministrazione tributaria.

Il decreto legge n. 193/2016 ha previsto la riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria relativa alle violazioni agli obblighi di dichiarazione annuale dei capitali detenuti all'estero compiute fino al 30 settembre 2016. La procedura prevede la possibilità di pagare integralmente imposte evase e interessi e al tempo stesso riduce in maniera significativa le conseguenti sanzioni.

La richiesta puo' essere trasmessa entro il 31 luglio 2017, ed entro il 30 settembre 2017 possono essere inoltrati relazione e relativa documentazione. Lo scorso 28 dicembre 2016, l'Agenzia delle entrate ha diffuso la circolare che indica le informazioni necessarie da includere nella relazione in maniera analitica e per ogni annualità d'imposta oggetto della procedura.

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