Lo schema di decreto legislativo approvato dal Governo lo scorso 23 febbraio 2017, ed ora sottoposto all'esame del Parlamento (di seguito "Schema di Decreto"), recante attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito "Quarta Direttiva AML") introduce alcune modifiche all'attuale disciplina in tema di prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo regolata dal vigente D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito, "Decreto 231").

Lo Schema di Decreto si fonda sul principio comunitario del "risk based approach" volto ad indicare e valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo propri di determinate attività professionali e finanziarie, e prevede alcune novità tra le quali si ricordano:

  • ampliamento del "positive scope" con l'individuazione di nuovi soggetti tenuti a rispettare le disposizioni in materia di antiriciclaggio; 
  • conferma del principio secondo il quale gli obblighi di adeguata verifica devono essere graduati rispetto al profilo di rischio (art. 17), introducendosi tuttavia un nuovo meccanismo di applicazione delle misure semplificate o rafforzate (art. 23 e 24) di adeguata verifica della clientela;
  • nuove tutele per la riservatezza del soggetto segnalante operazioni sospette (art. 38);
  • complessiva rivisitazione del sistema sanzionatorio (artt. 55 e seguenti).

Di seguito si riporta una sintetica illustrazione del contenuto dei punti sopra elencati.

1. Ambito di applicazione

I soggetti destinatari degli obblighi di cui allo Schema di Decreto rimangono, nella sostanza, quelli elencati dal Decreto 231, sia pure con alcune novità: tra i soggetti obbligati vengono infatti oggi considerati anche (i) le SICAF, società di investimento a capitale fisso, introdotte dalla Direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sui Gestori di Fondi di Investimento Alternativi (c.d. Direttiva AIFM), dunque intermediari non ancora disciplinati quando la c.d. "Terza Direttiva Antiriciclaggio" venne implementata e (ii) gli intermediari bancari e finanziari aventi sede legale in un altro Stato membro che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi (ossia senza l'apertura di una branch).

Sul punto, si registra dunque un significativo mutamento di indirizzo del legislatore italiano che, diversamente dal passato, assoggetta al rispetto della normativa italiana in materia di antiriciclaggio tutti coloro che operino sul territorio nazionale, a prescindere dall'eventuale esistenza di una stabile organizzazione.

2. Obblighi di adeguata verifica della clientela

L'art. 17 dello Schema di Decreto conferma che gli obblighi di adeguata verifica della clientela devono essere commisurati al profilo di rischio che ciascun intermediario attribuisce ai propri clienti, avuto riguardo al rapporto instaurato/operazione occasionale realizzata, coerentemente con quanto già previsto sia dal Decreto 231 che dal Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013. Nello specifico, nel graduare il profilo di rischio – e dunque l'entità delle misure di adeguata verifica della clientela – i soggetti obbligati devono tener conto di criteri riguardanti sia il cliente (es. natura giuridica, attività svolta, comportamento tenuto al momento dell'operazione, sede) sia l'operazione richiesta (es. tipologia, oggetto, ammontare, volume dell'operazione, modalità di svolgimento e ragionevolezza in rapporto all'attività svolta dal cliente).

L'art. 23 dello Schema di Decreto conferma altresì la possibilità di applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela laddove sia presente un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Al riguardo, tuttavia, diversamente dalle disposizioni contenute nel Decreto 231, non è più prevista una elencazione tassativa di ipotesi al ricorrere delle quali gli operatori siano legittimati ad attuare le misure semplificate: si prevede invece che sia direttamente il soggetto obbligato ad effettuare una autonoma valutazione del rischio, assumendosi la responsabilità di configurare tale rischio come "basso" e, per l'effetto, adottare misure semplificate (comma 1, art. 23). Infatti, "in presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti dall'articolo 18".

Con la medesima impostazione, l'art. 24 dello Schema di Decreto, prevede che al ricorrere di elementi tali da configurare un elevato rischio di riciclaggio, gli operatori dovranno applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela. Anche in tale circostanza, la gradazione del rischio dovrà essere prudentemente apprezzata dai soggetti obbligati valutando i fattori di rischio, riguardanti il cliente e/o il rapporto, identificati dal legislatore (es. assetti proprietari opachi, fattori di rischio geografici, prodotti od operazioni che consentano di favorire l'anonimato, etc.).3. La segnalazione di operazioni sospetteLa disciplina della segnalazione di operazioni sospette sembrerebbe non presentare significative innovazioni rispetto alle disposizioni già contenute nel Decreto 231. Nondimeno, a maggior tutela della riservatezza del segnalante (il quale, si rammenta, ha il diritto/dovere di non essere noto al soggetto segnalato), il comma 3 dell'art. 38 dello Schema di Decreto, precisa che "il nominativo del segnalante non può essere inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello del dibattimento e la sua identità non può essere rivelata, a meno che l'Autorità giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato ed assicurando l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il segnalante...".

4.  Sistema sanzionatorio: misure effettive, proporzionate e dissuasive

Il sistema sanzionatorio viene profondamente modificato dallo Schema di Decreto sia nelle fattispecie incriminatrici sia nell'importo delle sanzioni. In particolare, con specifico riferimento a quest'ultimo aspetto, il comma 3 dell'art. 56 prevede che le sanzioni amministrative possano essere triplicate nel caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime.

Il particolare interesse che il legislatore pone sul contrasto al fenomeno del riciclaggio viene manifestato in maniera palese anche dall'art. 62 dello Schema di Decreto, nel quale si prevedono rilevanti sanzioni nei confronti degli organi di amministrazione, direzione e controllo dei soggetti vigilati. In particolare, il comma 2 prevede che si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 di euro ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario che "non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni di cui al comma 1 o l'inosservanza dell'ordine di cui al comma 4, lettera a) ovvero hanno inciso in modo rilevante sull'esposizione dell'intermediario al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore a 5.000.000 di euro, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinato o determinabile".

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