Cosa si intende per ammissione temporanea degli Yacht extra lusso Extra UE?

Per comprendere il significato di "ammissione temporanea in UE" occorre, dapprima, precisare che la permanenza nelle acque nazionali risulta essere regolata a seconda che le unità da diporto appartengano allo Stato membro dell'U.E. o ad un Paese terzo.

Per le prime non esistono vincoli alla navigazione in acque territoriali UE.

Le unità da diporto che battono bandiera di uno Stato non facente parte dell'UE invece, pur essendo libere di navigare nelle acque territoriali dell'Unione, sono tenute al rispetto di specifiche norme stabilite sulla base di una regolamentazione unica per tutti gli Stati membri. Ciò al fine di beneficiare di ingressi senza il pagamento di dazi e senza autorizzazioni (cosiddetta "ammissione temporanea").

Il regime di ammissione temporanea è diverso a seconda che si tratti di "uso commerciale" o di "uso privato" di un mezzo di trasporto.

Beneficiano dell'ammissione temporanea i mezzi di trasporto ad uso privato, tra le quali le unità da diporto, a condizione che:

- siano immatricolate fuori dal territorio doganale dell'UE;

- l'immatricolazione sia a nome di persona stabilita o residente fuori dal territorio doganale dell'UE. O, se non sono immatricolati, sono di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione;

- siano importate e utilizzate da persone residenti in tale territorio.

Gli obblighi doganali e dichiarativi degli yacht extra lusso extra UE

L'art. 212 del Regolamento Delegato UE n. 2446/2015, detta la procedura e le condizioni per la concessione dell'esenzione totale dai dazi all'importazione per i mezzi di trasporto.

Con riferimento al predetto articolo, la Direzione Centrale Legislativa dell'Agenzia delle Dogane ha confermato che per un "Pleasure Yacht" registrato in un Paese terzo, la richiesta della dichiarazione attestante il momento di ingresso nel territorio doganale dell'Unione, non è da intendersi obbligatoria, bensì facoltativa. Ciò, in virtù del fatto che il semplice passaggio della frontiera dell'Unione comporta il vincolo al regime di "ammissione temporanea".

Tuttavia, nel caso in cui il titolare dell'unità decidesse ugualmente di presentare la dichiarazione verbale predetta, per farsi attestare dall'Ufficio Doganale il momento di ingresso nel territorio dell'Unione e il conseguente inizio del periodo in cui può rimanervi (termine di appuramento), sarà da intendersi onerato a comprovare l'esistenza delle condizioni previste dalla normativa e la provenienza da un Paese extra UE.

Yacht extra lusso Extra UE: quando c'è l'esenzione iva?

Prima di entrare nel merito della disciplina relativa all'esenzione Iva, è necessario definire i cosiddetti "yacht commerciali".

Gli yacht commerciali presentano le seguenti caratteristiche:
- lunghezza dello scafo superiore a 24 metri;
- stazza lorda non superiore alle mille tonnellate;
- adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

Pur in presenza di tali caratteristiche, l'armatore non ha alcun obbligo di iscrivere la propria nave nel Registro Internazionale, anche se utilizzata mediante contratti di noleggio con finalità turistiche. Senza iscrizione si parlerà di "nave da diporto".

Contrariamente, l'iscrizione ne determina il riconoscimento della natura commerciale, ovvero:

- l'abilitazione al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio;
- il possesso del certificato di classe da parte di uno degli organismi oggi riconosciuti in Italia (ABS, BV e RINA e GL);
- l'assoggettamento a speciali norme tecniche e di conduzione previste dal Regolamento di sicurezza;
- diverse agevolazioni di carattere fiscale e contributivo. Nel dettaglio, sono interessate dal regime di non imponibilità, a condizione che navighino in alto mare.

La non imponibilità IVA viene applicata, giusto per dare un'idea concreta, al pagamento del corrispettivo per la cessione o al pagamento di eventuali anticipi o stati di avanzamento, anche prima della conclusione della procedura per l'immatricolazione degli yacht commerciali nel Registro Internazionale.

Yacht extra lusso Extra UE: regime iva per servizi portuali e cantieristici

Sono da collocarsi nel regime di non imponibilità IVA, tutte quelle prestazioni di servizi relative all'uso di bacini di carenaggio, alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, degli apparati motori e loro componenti e ricambi nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi.

Altresì, ricadono nell'ambito dei servizi non imponibili, in quanto connessi ai servizi internazionali, quelli prestati nei porti, che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti.

I detti servizi sono non imponibili soltanto se esiste il presupposto territoriale cioè se sono effettuati sul territorio dello Stato.

Per quanto concerne i porti turistici, con finalità di ormeggio, invece è pacifico che gli stessi non possano rientrare nella nozione di porto ai fini IVA, stante il loro carattere prettamente di parcheggio nautico. Conseguentemente, le prestazioni di servizi fornite nei porti turistici, non possono beneficiare della non imponibilità IVA.

Ammissione temporanea yacht extra lusso non UE: il nostro studio

Lo studio legale Arnone&Sicomo ha al suo interno un dipartimento di diritto marittimo e della navigazione. Assistiamo i clienti, italiani e stranieri, nelle procedure di acquisto di uno yacht extra lusso in Italia o all'estero, come di qualsiasi altro genere di imbarcazione.

Gli avvocati e consulenti del dipartimento di diritto marittimo seguono le procedure di acquisto yacht di lusso, nonché tutte le procedure connesse ai regimi IVA e doganali.

Abbiamo anche un team di avvocati specializzati in diritto tributario e doganale in grado di assistere il cliente che abbia subito un procedimento di infrazione o ricevuto sanzioni fiscali e doganali.

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