Di recente, la High Court inglese ha pronunciato una sentenza che inciderà in misura notevole sui produttori britannici e, con buona probabilità, su tutti i produttori e fornitori di beni nell'Unione Europea.

Tale importante decisione ha il pregio di chiarire alcune questioni di interesse per i produttori inglesi, poiché rappresenta il primo caso ad aver analizzato:

  1. L'ambito di applicazione temporale del regolamento Roma II ai casi di responsabilità del produttore,  
  2. L'applicazione della legge sul diritto internazionale privato inglese del 1995 (Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995) alle domande di risarcimento relative alla responsabilità del produttore,  
  3. L'ambito territoriale di applicazione del codice del consumo inglese (CPA).

Il giudice adito non ha, però, statuito se l'ambito di applicazione del CPA sia limitato alle richieste di risarcimento dei danni patiti entro i confini del Regno Unito, o possa estendersi anche a quelli patiti all'interno dello Spazio Economico Europeo. Del pari, la Corte non ha preso posizione sulla possibilità che la legge applicabile possa essere determinata dall'attività di promozione pubblicitaria del prodotto, anziché da quella relativa al luogo di conclusione del contratto di vendita.

La controversia è stata promossa da cittadini non britannici nei confronti di una società inglese, relativamente a delle protesi dell'anca asseritamente difettose. Gli attori erano domiciliati al di fuori dell'Inghilterra (ed al di fuori dello Spazio Economico Europeo), e, del pari, avevano patito i danni al di fuori dell'Inghilterra (ed al di fuori dello Spazio Economico Europeo).
La sentenza ha specificamente chiarito che:

1. L'ambito temporale di applicazione della Regolamento EU Roma II ('Roma II'), è limitato agli eventi dannosi verificatisi dopo 11 gennaio 2009. Nelle ipotesi di responsabilità del produttore, tale data si riferisce al momento della produzione o dell'immissione sul mercato.

Il primo quesito sottoposto all'attenzione della Corte è stato quello di accertare se la legge applicabile dovesse essere individuata secondo i principi espressi da Roma II o da quelli previsti dal Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995 ('PILA'). Roma II troverà applicazione se l'evento dannoso si sarà verificato successivamente al 11 Gennaio 2009. Il Giudice ha, poi, stabilito che per evento dannoso si deve intendere la data di produzione o quella di spedizione dal magazzino. I prodotti in questione erano stati tutti forniti ai consumatori prima del 11 gennaio 2009 e, pertanto, la controversia doveva essere soggetta all'applicazione dei principi espressi nel PILA. L'ordinario criterio di collegamento previsto dalle norme del PILA, prevede che debba applicarsi la legge del luogo in cui l'evento dannoso si è verificato, e tale luogo non poteva essere l'Inghilterra.

Non è stato ritenuto rilevante, al fine di decidere se la legge applicabile fosse quella inglese, che vi fosse uno elevato numero di attori (provenienti da Paesi differenti), i quali lamentavano le medesime circostanze di responsabilità.

2. Che l'ambito di applicazione territoriale del Consumer Protection Act 1987 ('CPA'), non si estende ai danni patiti al di fuori del Regno Unito.

Gli attori fondavano la propria pretesa sul CPA, sostenendo che la legge applicabile fosse quella inglese, alla luce dell'art. 12 del PILA, sulla base della circostanza che le protesi erano state progettate e prodotte in Inghilterra e che la società convenuta ivi aveva la sede. Tuttavia, il Giudice ha ritenuto che, non essendo stati i danni patiti in Inghilterra, non poteva sussistere la giurisdizione inglese. Anche nell'ipotesi in cui la legge applicabile fosse stata quella inglese, la portata territoriale del CPA [e della direttiva europea in tema di responsabilità del produttore (85/374/CEE) sulla quale il CPA si basa] non potrebbe estendersi ai danni sofferti al di fuori della Spazio Economico Europeo.

Cosa implica tutto ciò?

  1. Gli individui che abbiano patito dei danni al di fuori dello Spazio Economico Europeo non possono chiedere di agire in via risarcitoria sulla base delle norme del CPA [o dalla direttiva europea in tema di responsabilità del produttore (85/374/EEC)], anche nell'ipotesi in cui il danno sia stato causato da un bene prodotto nel Regno Unito.  
  2. Secondo quanto previsto dal PILA e da Roma II, in tali casi la legge applicabile è quella del Paese in cui gli attori hanno patito i danni.  
  3. Alla luce delle disposizioni previste in Roma II, così come attualmente interpretate, la data dell'evento causa del danno coincide con quella in cui il bene è stato distribuito o prodotto.

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