Con ordinanza resa lo scorso 25 marzo nel procedimento cautelare avente R.G. 68306/2012, la prima sezione civile del Tribunale di Milano ha escluso la responsabilità di Google Inc. ("Google") per le associazioni tra termini di ricerca proposte dai suoi servizi "Autocomplete" e "Ricerche correlate" (i "Servizi"). La pronuncia è in linea con altra ordinanza emanata nel maggio 2012 dal Tribunale di Pinerolo per un caso analogo, di cui avevamo parlato qui in questo blog, ed è di segno invece opposto ad una precedente del Tribunale di Milano di cui pure avevamo parlato qui in questo blog.

Questi i termini della vicenda. Due enti no-profit e il relativo presidente (i "Ricorrenti") lamentavano il fatto che, digitando nella stringa di ricerca di Google i propri nomi, i Servizi abbinassero ad essi i termini "setta" "plagio" e "truffa". Ciò, a detta dei Ricorrenti, ledeva i loro onore e reputazione, in particolare per la "decontestualizzazione" di tali espressioni che venivano sottoposte a utenti con a disposizione uno "spazio di attenzione ... notoriamente molto limitato". Google, richiesta di rimuovere le associazioni in questione, eliminava solo gli accostamenti con i termini "truffa" e "truffatore" (peraltro, secondo i Ricorrenti, compiutamente solo dopo la notifica del ricorso), lasciando invece immutati gli accostamenti con "setta" e "plagio". I Ricorrenti chiedevano quindi al Tribunale di ordinare in via d'urgenza a Google la rimozione degli accostamenti, con fissazione di penale per ogni giorno di inosservanza dell'ordine.

Esaminata la vicenda, il Tribunale di Milano ha emanato l'ordinanza in oggetto dichiarando infondato il ricorso per difetto sia del fumus boni iuris che del periculum in mora. Il Giudice ha infatti escluso in primo luogo la natura di "content provider" di Google sostenuta dai Ricorrenti, secondo i quali il contenuto visualizzabile tramite i Servizi sarebbe "pacificamente messo a punto da Google e generato sotto la sua responsabilità ". Al contrario, secondo il Tribunale i Servizi rientrerebbero nell'attività di "caching" svolta da Google, con relativo esonero da qualsiasi responsabilità e da ogni obbligo di controllo preventivo ai sensi degli artt. 15 e 17 del D. Lgs. n. 70/2003. In base ad essi, infatti, "il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea... effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta"; inoltre, "il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecita".

Il Tribunale ha poi rilevato come gli accostamenti di termini in esame non costituiscano in realtà un' affermazione frutto del pensiero di Google – tanto meno quindi un'affermazione diffamatoria -, bensì solo un "suggerimento di ricerca sulla base dei dati statistici o indicizzati presenti nella memoria di Google", relativi alle ricerche maggiormente effettuate dagli utenti, automaticamente riproposte grazie ad un algoritmo. In aggiunta, nel merito il Tribunale ha ritenuto comunque le espressioni "setta" e "plagio" in questione "di per sé non diffamatorie" dovendo "escludersi una valenza oggettivamente offensiva o insultante" delle stesse. In tal senso, la lamentata decontestualizzazione dei termini non porterebbe, da sola, a dedurne l'offensività. Infine, quanto alla spontanea rimozione dei termini "truffa" e "truffatore" da parte di Google, il Giudice precisa che in realtà "il provider non aveva il dovere di rimuovere i contenuti ... prima di un'esplicita richiesta dell'autorità giudiziaria", ai sensi del citato art. 15 del D. Lgs. n. 70/2003.

Nonostante la vittoria di Google, il Giudice ha comunque alla fine disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio, considerata la "configurabile potenziale lesività della visualizzazione dei termini truffa e truffatore, a fronte dei quali i ricorrenti ben potevano essere indotti ad agire e Google, pur in assenza di un obbligo giuridico allo stato, ha comunque proceduto alla spontanea rimozione".

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