I "punitive damages" sbarcano in Italia

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 16601, pubblicata il 5 luglio 2017, hanno ritenuto ammissibile il riconoscimento in Italia dell'istituto dei danni punitivi o "punitive damages". I punitive damages nascono nell'ordinamento giuridico statunitense, in cui al giudice è concessa la facoltà di liquidare nei confronti del danneggiato - in caso di dolo o colpa grave - un risarcimento ulteriore rispetto a quello necessario per compensare il danno subito, così realizzando una finalità non solo riparatoria, ma anche deterrente e propriamente punitiva. Fino ad oggi, la giurisprudenza aveva sostanzialmente negato la possibilità di riconoscere in Italia delle sentenze straniere che facessero applicazione di tale istituto, sulla base dell'assunto che - per principio generale - la sola funzione della responsabilità civile fosse quella di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto leso, non anche quella di punire il colpevole.

Il cambiamento di rotta della Corte di Cassazione in tema di punitive damages era tuttavia da tempo nell'aria. Negli ultimi anni, infatti, il legislatore ha progressivamente introdotto nel nostro ordinamento giuridico un numero di fattispecie in cui il risarcimento del danno non riveste più una funzione meramente riparatoria, ma ha altresì finalità deterrenti e punitive.

In aggiunta a questo, la Suprema Corte ha preso atto dell'evoluzione del concetto di ordine pubblico - limite all'applicazione in Italia di istituti stranieri - che oggi deve essere applicato anche tenendo conto del recepimento del diritto sovranazionale e comunitario. Pertanto il giudice sarà chiamato solamente a verificare se l'istituto straniero, non previsto nell'ordinamento italiano, non sia in aperta contraddizione con l'intreccio dei valori e delle norme costituzionali e comunitarie.

Le Sezioni Unite chiariscono però che tale apertura non consente ai giudici italiani di riconoscere senza limiti in Italia l'applicazione dei punitive damages. L'ingresso dei punitive damages nel sistema italiano sarà subordinato al rispetto di condizioni precise: il giudice italiano dovrà verificare che il giudice straniero abbia liquidato i punitive damages sulla base di un'espressa previsione normativa dell'ordinamento straniero (principio di legalità) che identifichi il perimetro della fattispecie (principio di tipicità) e ponga dei limiti quantitativi alla condanna (principio di prevedibilità).

Le Corti d'Appello saranno deputate a svolgere altresì un controllo sulla proporzionalità del risarcimento rispetto al danno subito dal danneggiato e alla condotta censurata, così da scongiurare quei verdetti imprevedibili ed abnormi, che hanno più volte contraddistinto l'esperienza giudiziaria statunitense.

La sentenza della Corte di Cassazione non incide però sui criteri di liquidazione del danno elaborati dalla giurisprudenza italiana; si può però immaginare che il nuovo orientamento della Cassazione possa stimolare una riflessione a livello legislativo sul superamento della natura esclusivamente compensativa del risarcimento dei danni.

L'apertura al riconoscimento dei punitive damages pone inoltre l'esigenza di una nuova valutazione dei rischi per le imprese che operano in Paesi, quali ad esempio gli Stati Uniti, in cui i punitive damages sono previsti dall'ordinamento. Le imprese dovranno infatti essere consapevoli che, in presenza dei requisiti indicati dalla Suprema Corte, eventuali condanne punitive riportate all'estero potranno trovare riconoscimento anche in Italia.

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