Con il Decreto Legislativo n. 3/2017 il legislatore italiano ha recepito la Direttiva 2014/104/UE, con la quale è stata introdotta una normativa uniforme negli Stati Membri dell'Unione Europea in materia di azioni di risarcimento del danno fondate su una violazione, da parte delle imprese, della normativa antitrust. Tale sistema di "private antitrust enforcement", di natura civilistica, si aggiunge e si coordina con i sistemi già esistenti di public enforcement del diritto della concorrenza (i.e. applicazione delle norme da parte delle autorità amministrative).

Gli aspetti principali disciplinati dal Decreto riguardano:

  • legittimazione ad agire: il Decreto, consolidando la giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione in materia, stabilisce che il diritto al risarcimento spetta a chiunque abbia subito un danno a causa di un illecito antitrust da parte di un'impresa (o associazione di imprese). Il Decreto ha inoltre previsto che le regole da esso stabilite si applicano anche alle azioni di risarcimento del danno antitrust incardinate tramite class action ai sensi dell'articolo 140-bis del Codice del Consumo;
  • acquisizione delle prove: il Decreto, preso atto dell'asimmetria informativa che caratterizza questo tipo di azioni – in cui le prove della violazione si trovano solitamente nella disponibilità di chi ha commesso l'illecito – disciplina un particolare ordine di esibizione che, a differenza del tradizionale istituto previsto dal codice di procedura civile, può riguardare anche intere "categorie di prove" e può coinvolgere anche le prove contenute nel fascicolo dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Tuttavia, a salvaguardia dell'applicazione pubblicistica della normativa antitrust, le prove vengono distinte nelle seguenti categorie in: i) prove che non possono mai essere esibite (i.e. quelle aventi ad oggetto dichiarazioni legate a programmi di clemenza); ii) prove che possono essere esibite solamente dopo la definizione del procedimento davanti all'AGCM (i.e. informazioni rese o redatte durante il procedimento); iii) prove che possono essere esibite anche prima della conclusione del procedimento (i.e. le prove che non sono riconducibili alle prime due categorie).
    Il giudice può applicare delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inadempimento all'ordine di esibizione e ritenere provato il fatto a cui la prova si riferisce;
  • efficacia degli accertamenti dell'Autorità: il Decreto prevede che l'accertamento di un illecito effettuato dall'AGCM divenuto definitivo (i.e. contenuto in una decisione non più soggetta ad impugnazione o in una sentenza del giudice del ricorso passata in giudicato) abbiano un'efficacia vincolante per il giudice e nei confronti dell'autore, circa la natura della violazione e la sua portata materiale, personale, temporale e territoriale. Il soggetto che richiede il risarcimento del danno, quindi, in presenza di una decisione dell'Autorità, sarà tenuto a dimostrare l'esistenza del danno lamentato e il nesso di causalità tra illecito antitrust e il danno asseritamente subito.
    L'esistenza del danno si presume in presenza di un "cartello", salva la prova contraria;
  • prescrizione: il Decreto, fermo restando il termine di prescrizione quinquennale dell'azione, chiarisce che questo decorre dal momento in cui, cessata la violazione, l'attore sia a conoscenza: i) della condotta e dell'illegittimità della stessa, ii) del fatto che la condotta gli abbia causato un danno, iii) dell'identità dell'autore. Qualora l'AGCM abbia avviato un'indagine o un'istruttoria, il termine di prescrizione rimane sospeso fino ad un anno dopo la decisione definitiva.

Tra gli altri aspetti coinvolti dal Decreto si segnalano i criteri di quantificazione del danno (anche equitativi, ma che non devono dare luogo a sovracompensazioni o punitive damages), la responsabilità solidale delle imprese (salve le deroghe per le PMI e i partecipanti ad un programma di clemenza), la composizione consensuale delle controversie (che può dar luogo ad una sospensione del procedimento fino a due anni).

Per le azioni di risarcimento, la competenza è accentrata e riservata unicamente alle Sezioni Specializzate dei Tribunali di Milano (per il Nord Italia), Roma (per il Centro) e Napoli (per il Sud).

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