Con la Sentenza n. 11877, depositata in data 12 maggio 2017, la Corte di cassazione suscita nuovi dubbi sulla applicazione della imposta di registro, assoggettando al regime proprio della cessione d'azienda (imposta di registro proporzionale) una cessione di quote di SRL.

Nel caso esaminato dalla Corte i soci di una SRL cedevano contestualmente la totalità delle partecipazioni ad una società terza. La SRL risultava essere proprietaria di immobili ed il corrispettivo pagato dall'acquirente pari al valore nominale delle partecipazioni trasferite.

Le parti assoggettavano l'atto ad imposta di registro in misura fissa, regime proprio della cessione di quote.

L'Agenzia delle Entrate, al contrario, riqualificava la cessione alla stregua di un trasferimento d'azienda ed applicava, pertanto, le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura proporzionale.

In sede di appello, la Commissione tributaria regionale di Milano confermava la tassazione in misura fissa.

La sentenza di secondo grado era tuttavia riformata dalla Corte di Cassazione che condivideva l'operato della Agenzia delle Entrate facendo applicazione dell'articolo 20 del d.p.r. 131/1986 (Testo Unico dell'imposta di registro).

Tale articolo prevede che "L'imposta è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente".

A fondamento della propria decisione la Corte osservava che "la prevalenza della natura intrinseca degli atti registrati e dei loro effetti giuridici sul loro titolo e sulla loro forma apparente vincola l'interprete a privilegiare, nell'individuazione della struttura del rapporto giuridico tributario, la sostanza sulla forma e, quindi, il dato giuridico reale conseguente alla natura intrinseca degli atti e ai loro effetti giuridici, rispetto a ciò che formalmente è enunciato, anche frazionatamente, in uno o più atti, con la conseguenza di dover riferire l'imposizione al risultato di un comportamento nella sostanza unitario, rispetto ai risultati parziali e strumentali di una molteplicità di comportamenti formali, atomisticamente considerati".

Sebbene la sentenza desti preoccupazione, non pare che dalla stessa possa discendere il principio, ai fini della imposta di registro, di qualificare e tassare le cessioni totalitarie di quote/azioni alla stregua di cessioni d'azienda.

Anzitutto, perché non è dato conoscere gli elementi concreti che (unitamente alla cessione delle quote al valore nominale?) inducevano l'agenzia delle entrate a riqualificare l'operazione.

Inoltre, perché solo l'intervento delle Sezioni Unite potrà risolvere il contrasto fra pronunce intervenute a favore della riqualificazione e pronunce, minoritarie, che individuano un limite alla attività riqualificatoria della agenzia delle entrate nello schema negoziale tipico in cui l'atto presentato alla registrazione risulti inquadrabile.

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